C’E’ QUALCOSA DI NUOVO OGGI NEL SOLE …….(Gazzetta Tributaria n.95/2024)

C’E’ QUALCOSA DI NUOVO OGGI NEL SOLE …….(Gazzetta Tributaria n.95/2024)

95 – Recentemente una serie di pronunce sembrano riportare il rapporto tributario alla conflittualità di anni addietro.

 

L’inizio della poesia “L’aquilone” di Pascoli, oltre che avere il profumo della gioventù perché riporta ai tempi della scuola superiore, ben si adatta ad una serie di pronunce e interpretazioni recenti in materia di opposizione ad atti, tipicamente di riscossione, ritenuti viziati.

Ricordiamo velocemente che una modifica legislativa del 2021 ha introdotto un apposito comma al decreto sulla riscossione (art.12/602) che limita grandemente le possibilità di impugnare gli estratti di ruolo, che sono l’unica occasione per rimediare alla conoscenza postuma di cartelle di pagamento a suo tempo non notificate.

La presunzione di correttezza dell’azione dell’Agenzia Riscossione stava alla base di tale limitazione, una volta sgombrato il campo delle scorie del passato (provvedimenti di rottamazione e stralcio che, per altro, non hanno significativamente inciso sulla massa di partite tributarie scoperte).

Ma di recente un paio di diverse interpretazioni stanno facendosi strada, portano “qualcosa di nuova, anzi d’antico” come ricorda il verso di Pascoli.

Da un lato la modifica della riscossione, definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di formale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, amplia le possibilità di impugnativa dell’estratto di ruolo (l’unica situazione con cui il contribuente può venire a conoscenza di cartelle di pagamento non notificate) sostanzialmente a tutti i casi in cui vi è un interesse ad agire; dall’altro lato la Corte di Cassazione sottolinea che il mancato ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili in caso di debiti tributari esclude poi la possibilità di opporsi all’iscrizione del fermo, con tutte le conseguenze relative.

Infatti l’ordinanza n. 10820 del 22 aprile 2024 ha respinto i ricorsi del contribuente, condannandolo anche alle spese di lite, perché in relazione ad un fermo amministrativo di veicolo non vi era stata, a prescindere dalle considerazioni nel merito, l’impugnativa del preavviso validamente notificato.

Precisa la Corte che anche se detto preavviso non è espressamente indicato nell’art.19/546 che contiene l’indicazione degli atti se reclamabili, è impugnabile (viene citata una continua sequenza di sentenze in tal senso) e la mancata contestazione preclude la successiva doglianza in ordine all’esecuzione del fermo.

Un paio di mesi prima la stessa Corte ha stabilito, ordinanza n. 6136 del 7 marzo 2024, che la mancata impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria in caso di debiti tributari non consente successivamente di contestare l’esecuzione sui beni gravati di ipoteca.

Due momenti di riscossione coattiva che sottolineano come sia quanto meno opportuno, se non necessario, impugnare sempre (avendone valide ragioni) le comunicazioni iniziali dell’Agenzia Riscossione (preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria) rischiando diversamente di trovarsi con le armi spuntate per l’opposizione.

Ma questo si traduce, in sostanza in un invito al contenzioso, anche se tutte le voci che si levano sottolineano come sia necessario diminuire la conflittualità!

Come dice il poeta, “C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico!”

 

Gazzetta Tributaria 95, 09/07/2024

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.