CARAIBI ECONIMICI, EPPURE L’ AGENZIA NON È D’ ACCORDO! (Gazzetta Tributaria n.7/2025)

CARAIBI ECONIMICI, EPPURE L’ AGENZIA NON È D’ ACCORDO! (Gazzetta Tributaria n.7/2025)

7 – Prosegue la battaglia del Fisco contro le spese di rappresentanza, e si arriva a situazioni vicine all’ assurdo.

 

Trattare, sia pure in termini critici, di un viaggio a CUBA durante il grigio gennaio milanese stimola il ricordo di atmosfere più miti e con profumo di vacanze; quando poi l’argomento si presta anche ad una contestazione fiscale vi è una doppia valenza culturale interessante.

Ecco perché vi offriamo una notizia caraibico/fiscale.

Una società commerciale operante nel campo degli apparecchi informatici, di dimensioni ragguardevoli, organizza un viaggio promozionale di 8 giorni a CUBA, a cui partecipano quasi 50 persone tra clienti con la rispettiva famiglia e dipendenti (probabilmente a livello di viaggio/premio).

L’Agenzia contesta la deducibilità del costo di questa spesa di rappresentanza, affermando che non risulta provata l’attività promozionale svolta durante il viaggio, ma la società vince nei due gradi di merito ottenendo l’annullamento dell’accertamento.

L’Agenzia allora ricorre in Cassazione affermando che la contabilità dell’azienda non dimostra che durante il viaggio sono state svolte attività promozionali, e quindi in base a un decreto ministeriale del 2008 la spesa non poteva essere dedotta.

Merita di essere sottolineato che la spesa in questione è di 40mila euro, che divisi per i partecipanti indica un onere pro-capite di circa ottocento euro, certamente un viaggio economico! E’ vero che il viaggio si è svolto nel 2015, ma i prezzi (trasporto compreso) sono in ogni caso irrisori; inoltre deve essere rilevato che la società accertata ha un fatturato di oltre dieci milioni di euro l’anno, chiude gli ultimi bilanci in utili e versa significative imposte!

FISCO OGGI, la rivista on line dell’Agenzia, nella tradizione di una lettura distorta delle pronunce del Supremo Collegio, nell’edizione del 7 gennaio 2025 afferma trionfante che la Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento che contesta la spesa, sottolineando  che una spesa di rappresentanza può essere rilevata in contabilità solo se vi è inerenza e congruità: quest’ultima, per un onere pro capite di ottocento euro è scontata, la prima deriva da una lettura distorta dell’art.109 TUIR che invece riconosce deducibili i “costi che si riferiscono ad attività da cui possono promanare ricavi”.

È il famoso concetto di riferibilità che consente la rilevanza delle spese di rappresentanza, e che la Cassazione, con l’ordinanza di cui stiamo trattando, n. 28724 del 07 novembre 2024 ritiene applicabile anche al caso in esame, con rinvio alla Corte di Secondo Grado per la valutazione delle prove; è esperienza anche personale di chi scrive come spesso le sentenze di rinvio hanno un effetto boomerang e quindi non si rivolgono a favore di chi le aveva provocate.

Ma questo non viene percepito appieno da FISCO OGGI.

Anche in questo caso una sentenza interlocutoria viene presentata come una vittoria processuale dell’Agenzia, confermando il sospetto che le conclusioni per loro vittoriose del contenzioso non siano così frequenti, e che bisogna presentare il bicchiere sempre come mezzo pieno!

Sarà cura anche quest’anno della Gazzetta di verificare l’effettiva portata delle pronunce di Cassazione per evitare informazioni distorte.

 

Gazzetta Tributaria 7, 08/01/2025

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