CACCIA ALLE OMBRE: LE SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI (Gazzetta Tributaria n.48/2025)

CACCIA ALLE OMBRE: LE SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI (Gazzetta Tributaria n.48/2025)

48 – Le complicazioni di documentazione rischiano di penalizzare talune posizioni di professionisti.

 

 Dal 1 gennaio 2025 la determinazione del reddito di lavoro autonomo deve confrontarsi con la nuova formulazione dell’art.54 TUIR come disposto dal D.Lgs.192 del 13 dicembre 2024, che evidenzia nuove fattispecie di componenti (la cessione della clientela, le spese per l’utilizzo comune di immobili ecc.) e che introduce il concetto dell’obbligatorietà della tracciabilità per tutte le spese di trasferta.

Soffermiamo l’attenzione su questo oggetto delle trasferte, a volte solo marginali ma di peso “ingombrante”.

È esperienza comune condivisa da tutti i lettori che talune spese di viaggio non potranno mai soddisfare il requisito della tracciabilità: basta pensare alle spese per i biglietti del trasporto pubblico (metropolitana ecc.), i costi di eventuali acquisti di alimenti in stazione o sul treno e così via, e quindi una serie di costi diviene onere indeducibile.

Ma per i professionisti che svolgono attività al di fuori del proprio studio la fattispecie della deducibilità del costo delle trasferte diviene complesso, dovendo confrontarsi con una serie di parametri differenti.

Infatti, in genere, per il lavoro autonomo le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per il 75% e nel limite massimo del 2% dei compensi percepiti.

Per esempio un professionista che fatturi 150mila euro l’anno di ricavi può dedurre spese, per prestazioni di alberghi e pasti per € 3.000/anno, e con il costo di taluni hotel nelle grandi città i margini sono molto limitati.

Per inclinazione professionale consolidata ci riferiamo al difensore tributario che si reca presso varie Corti di Giustizia Tributaria per svolgere la professione.

Il nostro professionista o addebita analiticamente al cliente le spese di trasferta, e in questo caso il rimborso non costituisce reddito imponibile ma necessita della allegazione di tutti i documenti di supporto, o mantiene a proprio carico le spese sostenute e maggiora gli onorari di una percentuale (imponibile) di spese trasferta non analitiche.

Però questo secondo caso, spesso preferito per problemi di riservatezza, è penalizzato da due fattori: la maggiorazione imponibile è soggetta ad imposta progressiva, e quindi, in media, per recuperare 100 di costo si dovrà esporre almeno150, e il professionista dovrà comunque sostenere l’onere indeducibile del 25% dei costi documentati (le spese di trasferta sono deducibili al 75%!) badando di non superare il 2% dei ricavi complessivi.

È vero che la diffusione delle udienze a distanza con collegamenti on line diminuisce la necessità delle trasferte, ma spesso è necessaria la presenza in loco del difensore, e il regime rigido della deduzione delle spese rischia di generare costi gonfiati per coprire spese reali.

La storia ce lo ricorda, in passato vi sono stati taluni abusi nelle deduzioni di spese (basta citare la famigerata scheda carburante che giustificava(?) spese per quantità di benzina da arabi petrolieri), ma l’eccessiva rigidità rischia di trasformarsi in oneri aggiuntivi ingiustificati, con risultati da caccia alle ombre.

 

Gazzetta Tributaria 48, 17/03/2025

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