25 Set C’ ERA UNA VOLTA …… LA SCHEDA CARBURANTE! (Gazzetta Tributaria n.134/2024)
134 – Le formalità della detrazione del costo del carburante hanno avuto una significativa evoluzione nel tempo, ma tornano anche oggi in Cassazione.
Nella storia della documentazione dei costi d’impresa l’utilizzo di elementi di prova diversi ha subito modifiche, anche significative, nel tempo, e talvolta la vecchia normativa si perde nella memoria.
Per a dimostrazione del costo per l’acquisto di carburante era utilizzabile, sino a un decennio fa, la “scheda carburante”, dove ogni acquisto veniva timbrato e controfirmato dall’addetto al distributore e che doveva riportare ogni mese o trimestre (dipendeva dalla posizione IVA dell’utilizzatore, se mensile o trimestrale), i chilometri percorsi dal mezzo.
Dal 2011, in parte, e definitivamente dal 2018 la scheda carburante ha perso efficacia probatoria e ora valgono solo le fatture elettroniche per la dimostrazione del costo dell’acquisto di carburante.
Ma naturalmente, dati i tempi dilatati della giustizia tributaria, vi sono ancora pendenze relative a tale documento, che è stato caratterizzato, spesso, anche da un uso “disinvolto”.
Con ordinanza n.23291 del 28 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di indicare il chilometraggio percorso su ogni documento, e quindi ha cassato con rinvio una sentenza di merito che aveva considerato la mancanza dell’indicazione dei chilometri come omissione veniale e non determinante, dato che tutti gli altri elementi erano comprovati (appartenenza del mezzo all’impresa, utilizzo produttivo, acquisto del carburante comprovato).
La Corte Regionale del rinvio dovrà valutare tale aspetto della vertenza.
La situazione riguarda il 2008 e quindi vedrà probabilmente la sua conclusione dopo una ventina d’anni, un tempo insostenibile per una economia evoluta.
Naturalmente FISCO OGGI (la voce dell’Agenzia) non ha perso occasione per affermare il 24 settembre scorso, che l’Agenzia aveva ragione e che gli accertamenti sono stati validati, mentre si tratta di una cassazione con rinvio e quindi la definitività della pretesa è ancora da valutare.
Nel frattempo non solo la scheda carburante è andata in pensione, ma probabilmente andrà in pensione anche lo stesso carburante, forse sostituito da elettricità, gas idrogeno o altre diavolerie.
Eppure i lenti accadimenti della giustizia tributaria obbligano a conservare il ricordo di istituti per altro collocati nel “museo dei ricordi” dell’evoluzione tributaria, con la necessità di mantenersi informato si tali cimeli del passato.
Forse, almeno come supporto a questi casi, dovremo accogliere con favore l’Intelligenza Artificiale!
Gazzetta Tributaria 134, 25/09/2024
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