20 Mar BUONAFEDE E LIMITI PROCESSUALI: LE CONFORMITA’ (Gazzetta Tributaria n.51/2025)
51 – Inutili adempimenti rischiano di rendere più complesso un procedimento come il contenzioso tributario che vorrebbe avere carattere di semplicità.
Il processo tributario, specialmente dopo l’introduzione dell’informatica, ha caratteristiche peculiari che devono essere ben conosciute, e applicate, dagli addetti ai lavori e non annoiamo i nostri lettori con particolari tecnici, ma qualche nota di costume merita la sottolineatura.
Nella stesura originaria, oltre quarant’anni fa, il testo sul processo (D.Lgs. 546/92) recitava in modo perentorio: “art.7 ……Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.
Nei lavori preparatori si era affermato che data la generale tendenza popolare a non pagare le imposte la maggioranza sarebbe pronta a giurare o testimoniare contro il Fisco, anche se non ve ne era motivo.
Un paio di anni fa questo divieto è stato limitato, escludendo il giuramento ma ammettendo, con certe cautele, la testimonianza.
Tutti i professionisti impegnati hanno come colonna sonora della propria attività l’art. 10 dello Statuto del Contribuente che impone l’obbligo della buona fede nei rapporti tra Cittadini e Amministrazione.
Poi, nella realtà delle procedure quotidiane di contenzioso sorgono sempre nuovi ostacoli che fanno dubitare di questa collaborazione.
Sono state avanzate contestazioni, vi sono state pronunce che hanno vincolato la procedibilità degli atti e delle vertenze all’uso di un linguaggio telematico piuttosto che di un altro, magari quando entrambi erano immodificabili; vi sono state pronunce contrarie ai ricorrenti perché l’atto, ovvero una parte degli allegati, non erano firmati digitalmente ma solo graficamente (pensate alla procura alle liti che notoriamente viene firmata dal cliente presso lo studio che lo difenderà, senza firma digitale!); ora si è generata una polemica, carica di dubbi, sull’attestazione di autenticità che il difensore deve apporre su tutti gli atti che produce, obbligo che pare sia in corso di attenuazione ma che non ha alcun senso: oramai quello che si deposita nel processo tributario è generalmente la copia di quanto ricevuto o prodotto in forma telematica, e quindi esiste un file che ha generato e certifica il documento, ben oltre l’attestazione del “povero” difensore!
Sembra che con un decreto “semplificazioni” in corso di approvazione in questi giorni in Senato anche questa formalità sarà attenuata se non abolita.
Ma il principio di buona fede dove è stato nascosto? tutte queste pastoie burocratiche e formali vogliono terziarizzare quello che invece è il caposaldo del rapporto processuale: le affermazioni e le produzioni dei vari rappresentanti delle parti sono vere a prova di falso, perché altrimenti la buona fede deve essere esclusa in partenza!
Il difensore del contribuente deposita un ricorso che firma direttamente, e ne assume quindi la responsabilità: se non crediamo in buona fede che quei documenti sono veri tutta la costruzione di rapporti in una società civile cade, con conseguenze inimmaginabili.
Oltretutto la legge dice che i rapporti sono improntati a buona fede: diamo a questo principio etico comportamentale la dignità che merita, senza attestazioni di veridicità e controfirme telematiche, ma privilegiando la deontologia e la professionalità.
Gazzetta Tributaria 51, 20/03/2025
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