BONUS VACANZE – NON SERVONO SECCHIELLO E PALETTA! Quasi al momento di partire arrivano nuove istruzioni da parte dell’Agenzia.( Gazzetta Tributaria 42/2020)

BONUS VACANZE – NON SERVONO SECCHIELLO E PALETTA! Quasi al momento di partire arrivano nuove istruzioni da parte dell’Agenzia.( Gazzetta Tributaria 42/2020)

42-  Quasi al momento di partire arrivano nuove istruzioni da parte dell’Agenzia.

 

Questa estate 2020 resterà nel ricordo di tutti perché sarà il momento di ripresa della socialità dopo lo spaventoso colpo da K.O. della pandemia, dopo le paure, i problemi economici, l’incertezza sul futuro di questi mesi.

Per stimolare un certo riavvio dell’economia tra le varie iniziative del Governo vi è stato anche il c.d. BONUS VACANZE  che dovrebbe contribuire a ridurre i costi di soggiorno per le famiglie italiane.

Il 19 giugno scorso abbiamo pubblicato il commento alle prime norme, con l’intervento n.39 sulla Gazzetta in cui abbiamo espresso talune perplessità in ordine alla complessità della procedura per accedere al bonus ed alla onerosità finanziario per gli albergatori, che vedranno il rimborso di quanto scontato mesi e mesi dopo.

Dato che si tratta di vacanze la sera del primo week end di luglio (venerdì 3 luglio) è stata diramata la circolare dell’Agenzia delle Entrate  n. 18, secondo un rituale che vede la pubblicazione di un provvedimento o di norme a notte fonda in modo da poter indicare una data antecedente all’effettiva conoscibilità del testo!

La circolare dedicata al “Credito d’imposta vacanze” non ha fatto altro che confermare i dubbi che sono stati avanzati da più parti, e non solo da noi, sull’effettiva portata del bonus, con una precisazione innovativa che tratteremo in ultimo.

La circolare ha ribadito che il bonus vale solo per le prestazioni alberghiere e assimilate fornite da imprese, mentre in caso di utilizzo di alloggio o agriturismo saltuario (non esercitato abitualmente) non trattandosi di attività d’impresa non si potrà chiede lo scomputo del bonus.

Dato che come richiamato il bonus deve essere speso presso strutture ricettive non possono essere agevolati altri costi connessi al soggiorno (spiaggia, gite, estetica ecc.) a meno che non siano ricompresi nella fattura elettronica o documento commerciale di chiusura del conto alberghiero; il richiamo alla fattura non esclude dal novero dei soggetti interessati al bonus anche i soggetti forfetari che non emettono fatture elettroniche ma che potranno emettere fatture non elettroniche, scontrini o simili, così come, riteniamo, gli albergatori di Livigno che non sono abilitati alla fattura elettronica in quanto fuori dal territorio IVA dello Stato.

Non vi sono semplificazioni per il percorso elettronico richiesto al contribuente per l’attivazione del bonus, mentre la circolare presenta una nuova e contraddittoria affermazione illuminante: la quota del 20% del bonus, che deve essere usufruita dal contribuente come detrazione d’imposta in sede di propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 può essere goduta anche se il bonus richiesto non è stato accettato dalla struttura alberghiera.

In sostanza il bonus vacanze, con buona pace dei proclami di dimensioni diverse, si traduce, una volta superate le difficoltà del percorso informatico, in un beneficio del 20% dell’importo spettante, purchè il nostro contribuente sia andato in vacanza ed abbia una fattura di soggiorno nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.; dato che gli importi variano da 150 a 500 euro il beneficio sarà di importo ben limitato: da trenta a cento euro – meglio di niente ma ben lontano dalle cifre inizialmente sbandierate, e senza quell’effetto traino dell’economia che era inizialmente proposto.

Ricordavamo come sembri che l’attuale Governo conti più sul risvolto “annuncio” che sull’effettiva portata dei provvedimenti adottati: questo può essere un caso lampante, così da far dire che per andare in vacanza non servono secchiello e paletta perché la vacanza agevolata è sostanzialmente una chimera per complicazioni burocratiche!

 

Gazzetta 42,  08/07/2020

 

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