02 Gen AUTOTUTELA E INTERESSE PUBBLICO: UNA CHIARA LEZIONE DALLA CASSAZIONE. (Gazzetta Tributaria n.181/2025)
181 – Una dotta trattazione che differenzia tra annullamento in autotutela e accertamento integrativo in una recente sentenza.
Quale primo intervento della nuova annata della GAZZETTA TRIBUTARIA vogliamo andare controcorrente, e per una volta riaffermare il principio che le imposte devono essere pagate in base a procedimenti corretti.
Lo spunto è dato da una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (il massimo organo, quindi, di interpretazione giuridica) che ha ritenuto di offrire un vero e proprio trattato sui principi dell’imposizione e sulla differenza tra accertamento integrativo e riemissione di un accertamento dopo un annullamento in autotutela.
La sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024 occupa ben 47 pagine per affrontare il problema della valenza di un accertamento annullato in autotutela e riemesso con diversa valutazione degli stessi elementi.
Non vogliamo ripetere nozioni complesse: l’accertamento integrativo è possibile solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, mentre appare pienamente condivisibile il principio di diritto che viene affermato dal Supremo Consesso (a fronte delle tradizionali poche righe si sviluppa per oltre una pagina!): il principio dell’autotutela non è uno strumento di difesa del contribuente ma è funzionale al conseguimento dell’interesse pubblico!
Spesso ci si dimentica che il rapporto tributario si genera in base ad un principio Costituzionale (art.2 “La Repubblica…..richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) e quindi quando l’Agenzia, in autotutela, riconosce un vizio nell’accertamento, lo annulla e ne emette uno corretto sta agendo nell’interesse della collettività in base a quel principio costituzionale richiamato.
L’interesse pubblico, al cui soddisfacimento è orientata l’attività della Pubblica Amministrazione (altro principio costituzionale!), come chiarito nel principio di diritto che chiude la sentenza-fiume può quindi giustificare l’annullamento in autotutela a danno del contribuente, e non solo a suo favore.
Trattandosi sostanzialmente di un atto interno dell’Amministrazione, anche se a sfavore del contribuente, non si può eccepire che sia stato violato il principio del legittimo affidamento del cittadino, dato che i suoi diritti si possono correttamente esplicare verso l’atto riemesso.
Non temete, la GAZZETTA TRIBUTARIA riprenderà a contestare i cattivi comportamenti del Fisco e difendere i contribuenti, ma iniziare l’anno con il richiamo ai principi costituzionali sul dovere tributario può essere salutare!
Quello che non ci stancheremo mai di contestare e stigmatizzare è la violazione, verrebbe a dire sistematica, dei principi del “giusto processo” in relazione alla tempestività della pronuncia.
Questa sentenza risolve definitivamente un caso che riguarda un accertamento dei redditi 2003, oggetto di un accertamento del 2009; la prima valutazione della sezione specializzata della Cassazione è avvenuta a dicembre 2023, con remissione alle Sezioni Unite che hanno chiuso la vertenza circa un anno dopo. Di quei redditi, e delle varie circostanze, dopo oltre vent’anni si saranno perse le tracce, e comunque il contribuente è rimasto nell’incertezza per vent’anni!
Sicuramente l’onere tributario è un dovere costituzionale, ma l’incertezza ventennale sulle contestazioni è un aggravio ingiustificato che rischia di vanificare ogni buon intendimento da cittadino ligio!
Gazzetta Tributaria 181, 02/01/2025
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