08 Feb AUTOTUTELA (1): RIMANGONO ALCUNE INCERTEZZE. (Gazzetta Tributaria n.21/2024)
21 – Affrontando i nuovi decreti delegati della riforma “LEO” emergono i primi dubbi: le modifiche all’autotutela.
Non è nello spirito e nella potenzialità della vostra GAZZETTA TRUIBUTARIA affrontare l’esame sistematico delle innovazioni e delle variazioni che la riforma tributaria 2024 sta portando nel complesso delle norme, ma segnaleremo particolari aspetti dei nuovi istituti, o del loro rinnovo, che sembrano di particolare interesse.
Una innovazione significativa, articolata in più istituti, è rappresentata dalla modifica dello scenario dell’autotutela.
Le innovazioni sono contenute nel D. Lgs. 219 – Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente – in vigore dal 18 gennaio 2024, e dal D. Lgs. 220 – Modifica del processo tributario – in vigore dal 4 gennaio 2024.
Mentre sino ad ora l’esercizio dell’autotutela appariva come una “gentile concessione” da parte del potere amministrativo verso il richiedente, caratterizzato da una pressoché assoluta discrezionalità, con l’introduzione degli art. 10- quater e 10-quinques alla legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) l’istituto viene più correttamente delineato e reso, in alcuni casi, obbligatorio.
Proprio questo aspetto appare problematico: da un lato la norma sembra pleonastica, dall’altro ha confini incerti e la discrezionalità nelle valutazioni è nemica della certezza dei rapporti tributari!
Appare pleonastico regolamentare come obbligatorio l’esercizio dell’autotutela nei casi di errore di persona, di tributo, di calcolo, di mancata considerazione di pagamenti eseguiti.
Sono fattispecie oggettive che avrebbero dovuto far scattare un intervento diretto dell’Amministrazione, in quanto come ricorda l’art.98 della Carta Costituzionale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, e in presenza di riscontri oggettivi avrebbero dovuto direttamente porre riparo all’errore; per altro ben venga la sottolineatura che agevola la possibilità di intervento, escludendo anche fattispecie di responsabilità ammnistrativa.
Il nuovo art. 10-quater, però contiene l’indicazione di un presupposto per l’autotutela obbligatoria che certamente creerà problemi interpretativi, stante la vaghezza del contenuto:
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria.
quando un errore è facilmente riconoscibile?
I ricordi di scuola riportano alla mente la citazione di Platone “il vino che è dolce per Socrate sano è amaro per Socrate ammalato” per segnalare la discrezionalità soggettiva nel valutare quando un errore è “facilmente “ riconoscibile; certamente non si tratta di differenze di interpretazione, non si tratta di semplici errori di calcolo, tutte fattispecie trattate altrove; deve essere un errore che secondo il comune livello di conoscenza delle norme viene rilevato, o sarebbe rilevabile, come un errore di compilazione di moduli in contrasto con il contenuto di altre schede.
Non è difficile immaginare che sul concetto di “facilmente” si creerà, nel tempo una giurisprudenza specifica, e quell’istituto che voleva essere un metodo deflattivo del contenzioso rischia, al contrario, di far crescere la litigiosità, anche perché, con condivisibile attenzione il decreto 220 sul processo tributario ha modificato l’elenco degli atti impugnabili avanti le Corti di Giustizia Tributaria indicato all’art.19 aggiungendo il rifiuto espresso o tacito di esercizio dell’autotutela obbligatoria.
Ma il rifiuto, espresso o tacito, si avrà solo se l’errore era “facilmente” riconoscibile, e siamo da capo nel cercare il contenuto di questo avverbio.
Vedremo in un successivo approfondimento le modifiche sulla autotutela facoltativa e gli enti preposti.
Gazzetta Tributaria 21, 08/02/2024
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