AUTOFLAGELLAZIONE FISCALE (Gazzetta Tributaria n.72/2025)

AUTOFLAGELLAZIONE FISCALE (Gazzetta Tributaria n.72/2025)

72 – Commento ironico ad una risposta ad interpello.

 

 Lo studio e l’approfondimento della complessa materia fiscale non esaurisce le possibilità di commento delle prese di posizione che possono suscitare ironia o sconcerto, come in questo caso.

Premettiamo che la parte tecnica della risposta della Direzione Internazionale dell’Agenzia delle Entrate è ineccepibile sia per il contenuto riguardo la valutazione del rapporto contrattuale tipicamente nazionale che per l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

Con il documento n. 117 del 18 aprile 2025 la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un operatore nazionale che produce e commercializza prodotti agricoli (ortofrutta) che vengono imballati e trasportati in Spagna.

In base agli accordi contrattuali le cassette per imballaggio vengono fornite dall’acquirente spagnolo che addebita al produttore italiano un canone per l’uso, e la manutenzione di questi imballi.

In base alle norme fiscali italiane i “canoni” pagati ad un “non residente” in Italia sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 30% (art.25 D.P.R.600/73).

Tra Italia e Spagna esiste una convenzione contro le doppie imposizioni (una delle più antiche per la nostra Repubblica, perché ha cinquant’anni) che consente di limitare l’importo della ritenuta all’8% sui canoni pagati da un residente in uno stato ad un residente nell’altro stato.

Il produttore italiano, quindi, chiede se anche il corrispettivo dell’utilizzo delle cassette di imballaggio può essere considerato canone e se può essere applicata la ritenuta ridotta (la riduzione è significativa, quasi del 75%).

L’Agenzia, con un approfondito esame, conferma che il corrispettivo pagato ha natura di canone, quindi si può applicare la norma convenzionale che riduce l’ammontare della ritenuta.

E conclude la risposta con la sconcertante affermazione: ”Si ricorda, infine, che per una costante interpretazione dell’Amministrazione finanziaria l’applicazione della ritenuta ridotta prevista dal Trattato costituisce una facoltà e non un obbligo per il sostituto d’imposta italiano”

Sembra di intendere che se per liberalità si vogliono pagare più imposte questo non è vietato!

È vero che il ministro Padoa Schioppa aveva affermato che pagare le tasse è bello, ma ora siamo addirittura all’invito a pagare di più di quanto impone la legge, e questo sembra francamente troppo.

Si può disquisire sul diritto all’elusione fiscale come applicazione della norma più favorevole, ma certamente è un diritto indiscusso l’applicazione della aliquota più conveniente!

Altrimenti torniamo al buio periodo medioevale, quando i Piagnoni fiorentini si flagellavano per indurre il pentimento e l’espiazione!

Ma neppure questi avevano previsto la flagellazione fiscale!

 

Gazzetta Tributaria 72, 22/04/2025

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