ARRIVA L’ ESTATE MA CON GLI “ARROSTICINI”SI RISCHIA L’ INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI! (Gazzetta Tributaria n.83/2024)

ARRIVA L’ ESTATE MA CON GLI “ARROSTICINI”SI RISCHIA L’ INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI! (Gazzetta Tributaria n.83/2024)

83 – La Corte di Cassazione torna a ribadire la necessità di una descrizione esauriente del contenuto della fattura.

 

Per i professionisti (e non solo) del Nord Italia il termine “arrosticini” richiama l’estate, le saghe in Abruzzo tra mare e monti, divertimento e riposo.

Forse così non è per le parti private nella Ordinanza n. 12081 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione che risolve a favore dell’Erario una confusa vicenda di rapporti tra soggetti connessi, ancorché diversi.

Una S.r.l. svolge una attività di commercio all’ingrosso e al minuto di carni, anche lavorate, e nelle more del rilascio della autorizzazione per la lavorazione delle stesse acquista i prodotti predisposti dalla ditta individuale che è stata conservata dal socio, e che esercita la stessa attività negli stessi locali.

Il richiamo agli “arrosticini” viene dal nome della società e dalla collocazione della vicenda, che si svolge in Abruzzo!

Un oggettivo pasticcio che viene aggravato dalla genericità del contenuto esplicativo delle fatture di vendita all’ingrosso dalla ditta individuale alla s.r.l. “…. spese per lavorazioni eseguite a favore della …s.r.l.”.

Partendo dalla imprecisa indicazione dell’oggetto della prestazione anche la Corte di Cassazione arriva a sottolineare per l’ennesima volta che una fattura, per rappresentare un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, con un IVA detraibile, deve contenere un esplicito dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione di vendita.

L’approssimazione della descrizione della fattura comporta certamente una serie di conseguenze a valanga  che suggeriscono la massima precisione: per l’emittente l’IVA è dovuta e il ricavo costituisce componente positivo di reddito; per l’acquirente dei beni e servizi erroneamente delineati, si tratta di costi indeducibili e IVA indetraibile, con una evidente duplicazione di oneri fiscali capaci di portare alla rovina una piccola struttura, tenuto anche conto che alle maggiori imposte si accompagnano sanzioni, e se la determinazione dell’assoggettamento o meno ad imposta viene dalla Cassazione non vi sarà un ulteriore grado che possa stabilire l’esenzione da sanzioni.

Più volte la Cassazione ha ricordato come tale norma possa valere anche per i professionisti, che a volte emettono fatture assolutamente sibilline (per attività di consulenza come convenuto) facendo rischiare al cliente l’indeducibilità del costo!

Magari sgranocchiando un “arrosticino” sarà bene prestare attenzione al contenuto formale della fattura, perché a fronte di una contestazione su questi aspetti, a distanza di anni dalla emissione e dalla registrazione, la difesa diviene ardua e generalmente soccombente!

 

Gazzetta Tributaria 83, 22/06/2024

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