31 Dic ANDARE OLTRE LA REALTA’ PUR DI ESIGERE IMPOSTE! (Gazzetta Tributaria n.180/2024)
180 – A volte la pretesa impositiva stravolge anche la realtà dei fatti, e ci pensa la Cassazione a rimettere tutto in ordine.
Come spesso ripetiamo, nel rapporto tributario bisogna avere attenzione al ruolo delle parti, che sono evidentemente contrapposte e perseguono finalità diverse.
Come nel vecchio detto della valutazione se un bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, traendone diverse conseguenze, ma il bicchiere pur sempre contiene un po’ di liquido, così assistiamo a situazioni che vengono forzate oltre la realtà dall’Agenzia all’inseguimento dell’imponibile.
L’esempio più lampante di tale situazione è descritto nell’ordinanza n. 32255 del 13 dicembre 2024 della Corte di Cassazione.
L’Agenzia di Brescia emette un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente ritenendo omessa la dichiarazione di una plusvalenza realizzata dalla vendita di un appartamento al quale, in base ad apposita convenzione, era stato concesso dal Comune un diritto di sopraelevazione prima della vendita.
L’Agenzia ritiene che questa fattispecie: permesso di ampliamento concesso prima della vendita, porti l’operazione immobiliare nel novero delle cessioni di terreni edificabili, e quindi il possesso ultra quinquennale eccepito dalla contribuente quale esclusione non sterilizza la plusvalenza (per i terreni edificabili questa si verifica a prescindere dalla durata del possesso).
A fronte del ricorso e della vittoria in primo grado della contribuente l’Agenzia appella, ribadendo l’assimilazione tra la cessione di un terreno edificabile e immobile ampliabile, e sorprendentemente ottiene ragione avanti la Commissione Regionale di Brescia, obbligando la contribuente a ricorrere in Cassazione.
Con la pronuncia indicata i Supremi Giudici devono riaffermare quella che potrebbe apparire come un’ovvietà, ma che ritengono di formulare espressamente in un principio di diritto per non sfuggire dalla realtà: “è escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un’area edificabile, anziché di un fabbricato”.
(Quindi il possesso ultra quinquennale esclude ogni plusvalenza)
Se non l’avessimo letta direttamente non crederemmo mai che la Suprema Corte debba ribadire in una pronuncia una simile ovvietà, ma a questo è stata costretta dalla pervicacia impositiva dell’Agenzia, che ha alla fine dovuto subire l’annullamento diretto dell’accertamento e giustamente è stata condannata anche a pagare le spese di lite!
Una nota negativa deve, come spesso accade, essere dedicata alla tempistica della vicenda: la compravendita era del 2007, i due gradi di merito si sono consumati entro il 2016 ma a Roma il fascicolo ha atteso 8 anni per essere messo in discussione!
Un tempo inaccettabile e incompatibile con le necessità del giusto processo, sempre sbandierate ma spesso disattese.
Con la conclusione del 2024 la GAZZETTA TRIBUTARIA augura ai propri lettori un Nuovo Anno ricco di speranze e soddisfazioni e non mancherà, anche nel 2025 di far sentire la propria voce.
Gazzetta Tributaria 180, 31/12/2024
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