ANCORA SULLA RILEVANZA DEL TEMPO NEI RAPPORTI TRIBUTARI (Gazzetta Tributaria n.142/2023)

ANCORA SULLA RILEVANZA DEL TEMPO NEI RAPPORTI TRIBUTARI (Gazzetta Tributaria n.142/2023)

142 – La facoltà di controllo e rettifica della dichiarazione non modifica l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’azionamento di un credito.

 

Lo scorso novembre la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito come l’ordinario termine civilistico di prescrizione decennale per l’azionamento di qualunque credito non venga dilatato dalla facoltà dell’Agenzia di sottoporre a verifica, liquidazione ed eventuale rettifica la dichiarazione dei redditi, anche se riportante un credito.

Infatti l’ordinanza n. 30768 del 6 novembre 2023, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, riconosce la preminenza del decorso decennale della prescrizione ex art.2946 C.C. per i crediti esposti in dichiarazione, specialmente in mancanza di qualunque atto della Pubblica Amministrazione al riguardo.

La fattispecie è questa:

Una società presenta nel 2000 la dichiarazione mod. Unico per l’anno 1999, esponendo un credito; nel febbraio 2013 propone istanza di rimborso e impugna il silenzio/rifiuto dell’Agenzia, reclamo che non è stato accolto in sede di primo grado di giudizio ma che ha visto il verdetto rovesciato in appello.

Investita del problema con ricorso dell’Agenzia la Corte di Cassazione ha ribadito che il termine decennale per far valere un diritto, e quindi chiedere il rimborso di un credito, decorre dalla data in cui, anche in modo implicito (esposizione del credito in dichiarazione) la pretesa può essere fatta valere.

La facoltà dell’Agenzia di sottoporre a verifica e liquidazione la dichiarazione presentata, ex art.36bis del D.P.R.699/73, riguarda solo l’esercizio di una attività amministrativa che non interferisce, e che non dilata, con il termine ordinario decennale per azionare un credito esposto in un atto ufficiale (la dichiarazione).

La Cassazione ribadisce anche che la presentazione di una dichiarazione dei redditi con l’esposizione di un credito indicato a rimborso non necessita di ulteriori istanze di azionamento del credito, dato che dalla dichiarazione l’Amministrazione “resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria”.

Questo vuol anche dire che è la dichiarazione che cristallizza il momento in cui un credito può essere fatto valere, e quindi scatta l’applicazione dell’art.2935 C.C. che individua il termine iniziale per il conteggio del periodo utile ai fini della prescrizione.

Il contribuente, che aveva azionato il proprio credito, di cui nessuno ha contestato l’esistenza, tredici anni dopo la maturazione, ha perso il credito ed è stato anche condannato a pagare le spese di giudizio.

Ma forse vi è qualche cosa di stridente, dato che la Pubblica Amministrazione dovrebbe operare nell’interesse della collettività, e non approfittare di eventuali distrazioni per conseguire un indebito arricchimento.

Dobbiamo sperare nella riforma che verrà.

  

Gazzetta Tributaria 142, 27/12/2023

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