ANCHE SE ASSENTE IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE AVVISATO. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che l’avviso al contribuente della mancata notifica della cartella è essenziale per la validità della stessa – le vacanze sono salve! (Gazzetta Tributaria Edizione 49/2021)

ANCHE SE ASSENTE IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE AVVISATO. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che l’avviso al contribuente della mancata notifica della cartella è essenziale per la validità della stessa – le vacanze sono salve! (Gazzetta Tributaria Edizione 49/2021)

49 – Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che l’avviso al contribuente della mancata notifica della cartella è essenziale per la validità della stessa – le vacanze sono salve!

 

Appena prima dell’inizio del tradizionale periodo di ferie la Corte di Cassazione ha pubblicato l’ordinanza 21703 del 29 luglio 2021 che affronta nuovamente il problema fondamentale della conoscenza, da parte del destinatario, della notifica in sua assenza di atti e, come nel caso, di cartelle di pagamento.

E’ ben vero che il decreto legge n. 99/2021 (Gazzetta Tributaria 46/2021) rinvia sino al 31 agosto la notifica di cartelle di pagamento e atti fiscali, ma la considerazione che richiamiamo vale in assoluto per tante circostanze di incolpevole ignoranza del debito.

Una veloce spiegazione per i lettori: la notifica degli atti fiscali deve avvenire secondo le norme del Codice di Procedura Civile, ma riguardo casi specifici l’art.60 del Decreto 600/73 sull’accertamento introduce talune semplificazioni.

In caso di assenza del destinatario il Codice di Procedura impone ricerche, affissione dell’atto in Comune e notifica a mezzo di raccomandata con avviso all’indirizzo del destinatario; la norma tributaria consente, in caso di irreperibilità, di effettuare sia il deposito dell’atto che la consegna dell’avviso all’albo comunale.

E’ esperienza diffusa che, particolarmente nelle grandi città, l’affissione all’albo comunale equivale all’oblio, in quanto acquisire notizie da tale istituzione è quanto mai disagevole.

E’ nuovamente intervenuta la Suprema Corte con l’ordinanza in commento, che accoglie il ricorso del contribuente e condanna anche alle spese l’Agenzia, affermando che la norma tributaria, evidentemente pro-fisco, vale solo in caso di irreperibilità, mentre in caso di assenza (tipicamente per ferie) deve essere anche spedito l’avviso previsto dal Codice, avviso che essendo recapitato dalle Poste non si perde nello spazio siderale dell’Albo Pretorio ma rimane nella casella del destinatario.

Quindi se il messo notificatore utilizza la “scorciatoia” della norma fiscale nei casi di semplice assenza la notifica non è mai avvenuta, con la conseguente decorrenza dei termini di decadenza e, con una certa fatica dovuta al tempo, la vittoria finale del contribuente che vedrà annullato il carico tributario.

Per inciso notiamo che nella vicenda in esame abbiamo i soliti tempi biblici delle liti fiscali: imposte relative al 1996, presunta notifica, nulla, del 2003, ricorso del 2011, le due sentenze di merito divergenti, ricorso in Cassazione nel 2015 e sentenza finale nel 2021: in venticinque anni è tutto finito!

 

Gazzetta 49, 02/08/2021

 

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