24 Giu ANCHE IN DIFETTO DI DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE VALUTATE LE PROVE ADDOTTE. (Gazzetta Tributaria n.84/2024)
84 – Una sentenza recente smentisce la validità “erga omnes” dell’ accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione.
Certamente presentare le dichiarazioni dei redditi, con tutte le formalità che richiedono ed i riscontri contabili necessari, è situazione faticosa, e vi è chi non adempie ma anche in caso di omissione non sono precluse tutte le possibilità di difesa del contribuente.
Questo è il succo che si ricava dall’esame della sentenza n. 14468 del 23 maggio 2024 della Corte di Cassazione che riconosce valide le argomentazioni del contribuente anche in un caso di omissione della dichiarazione.
Dalla descrizione dei fatti di causa si evince che per l’anno 2006 un contribuente ha omesso la dichiarazione; la dichiarazione per l’anno precedente indicava rimanenze finali di per circa 1,5milioni; nell’anno 2006 la ditta individuale ha cessato l’attività ed è stata cancellata, con una dichiarazione IVA finale di limitato importo di fatturato.
L’Agenzia procede con accertamento “induttivo puro” presumendo l’intera vendita nel 2006 del magazzino 2005; i ricorsi del contribuente avanti i giudici di merito sono respinti ed a nulla è servita la produzione dei documenti di consegna ad uno smaltitore e la relativa dichiarazione secondo i formulati UE sulla distruzione della merce rimanente, avendo i giudici ritenuto prevalente il contenuto induttivo.
La Corte di Cassazione, al contrario, esprime un concetto rilevante: anche in caso di accertamento induttivo puro, ove il contribuente dia prova di determinati fatti a proprio favore la situazione deve essere attentamente valutata dal giudice di merito in quanto l’inversione dell’onere della prova – affermazione induttiva dell’Agenzia e difesa con documenti del contribuente – obbliga il giudice a svolgere una valutazione analitica e rigorosa dei fatti addotti, a nulla rilevando che il presupposto iniziale giustificasse un accertamento induttivo.
Torniamo sulla portata del comma 5bis dell’art.7/546 per sottolineare come anche la Cassazione evidenzi che il giudice deve formulare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che emergono dal giudizio, e quindi eventuali mancanze formali o sostanziali antecedenti la fase contenziosa non possono precludere il diritto della difesa di produrre le prove che possono escludere le circostanze induttivamente accertate.
A pag. 10 la citata sentenza afferma testualmente “costituisce principio a tutela della parità delle parti……” ribadendo come non vi possa essere una riserva di legittimità per la parte pubblica, se il comportamento, magari formalmente carente, è ingiustificato in fatto.
Un altro piccolo tassello verso il giusto processo.
Gazzetta Tributaria 84, 24/06/2024
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