06 Set ANCHE IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AD UN REGIME GARANTISTA (Gazzetta Tributaria n.93/2023)
93-La Cassazione afferma una serie di prese di posizione nei confronti della sperequazione delle posizioni tra contribuente e amministrazione.
Sarà l’aria della riforma che verrà (la legge delega è stata anche pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) oppure un caso ma la sentenza ora in commento rappresenta un punto di svolta nella valutazione del peso delle posizioni “contrattuali e conflittuali” tra Pubblica Amministrazione e Contribuente.
Sino ad ora, nonostante i richiami all’equità anche della Corte di Giustizia Comunitaria, era considerazione comune che il diritto al rimborso dell’IVA dovesse essere richiesto entro due anni dal pagamento a pena di decadenza, e invano erano state eccepite le lungaggini burocratiche e simili che a volte rendevano impossibile il rispetto di tale termine.
Una prima avvisaglia positiva era stata introdotta dall’art.30ter del decreto IVA (avvenuta nel 2017) che riconosceva il rimborso dell’imposta non dovuta con decorrenza della domanda dalla data di certezza della fattispecie.
Ma la sentenza n. 25013 del 22 agosto 2023 della Corte di Cassazione potrebbe segnare un momento determinante nell’affermazione dei diritti del contribuente, in attesa che la riforma annunciata modifichi anche legislativamente talune forzature.
In presenza di una situazione frequente (cessione di ramo di azienda e separatamente, di altri beni con rettifica erariale della posizione che viene tutta assoggettata ad imposta di registro) il cedente chiede il rimborso dell’IVA pagata sulla fatturazione dei beni che poi vengono assoggettati a imposta di registro.
Con una serie di considerazioni (non si verteva nel caso di applicazione dell’art.30ter/IVA) che ribadiscono il diritto al contribuente di ottenere – comunque – il rimborso dell’imposta non dovuta, magari assolta in precedenza, non con riferimento al biennio dalla fatturazione dell’imposta ma assumendo come termine il biennio dalla definitività del provvedimento che accerta la debenza dell’imposta di registro.
In sostanza non può essere un termine ristretto (e la Corte nota che la limitazione al biennio confligge con il termine per l’accertamento, più lungo, concesso all’Amministrazione) a condizionare l’esercizio di un diritto spettante.
La sentenza contiene addirittura un termine decisamente insolito in un testo giudiziario, e rivolto alla Pubblica Amministrazione, perché nella penultima pagina afferma che pretendere il termine biennale come richiesto dall’Avvocatura nel ricorso “significherebbe, in concreto, condizionare l’esercizio di detto diritto alle contingenti tempistiche, e finanche alla libito, dell’Amministrazione, in spregio alla realizzabilità del credito…” (non crediamo che vi sia un piacere dell’Agenzia, ma così è scritto!)
Davanti a questa affermazione lo stupore del commentatore si trasforma nella speranza di una nuova aria di equivalenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, forse aiutata dalla riforma che verrà; speriamo di incontrarla davvero!
Gazzetta Tributaria 93, 06/09/2023
No Comments