ALLA RICERCA DELL’ IMPONIBILE NASCOSTO! (Gazzetta Tributaria n.60/2024)

ALLA RICERCA DELL’ IMPONIBILE NASCOSTO! (Gazzetta Tributaria n.60/2024)

60 – Non solo in Italia il rapporto con il Fisco è viziato dalla pretesa di riscuotere imposte a tutti i costi.

  

Non è una grande consolazione, ma nell’ambito europeo le varie amministrazioni fiscali, e quindi non solo l’Agenzia italiana, fanno a gara per ricercare materia imponibile anche nelle pieghe della attività economica, dove a volte la pragmaticità dell’operato fa dimenticare i rigidi confini del formalismo.

Queste considerazioni derivano da una recentissima sentenza della Corte di Giustizia della UE (sentenza C-207/23 del 25 aprile 2024) che afferma l’esistenza di un imponibile IVA in una fattispecie decisamente insolita.

Una società tedesca produce gas naturale da biomasse, il procedimento comporta l’esistenza di alte temperature che danno luogo, per il raffreddamento, a una importante produzione di vapore.

Questo vapore bollente per non essere sprecato viene ceduto gratuitamente a soggetti terzi che lo utilizzano nelle loro produzioni industriali come energia termica.

Con una serie altalenate di pronunce nelle corti di merito il caso è arrivato alla Corte di Giustizia UE che con la sentenza indicata ha affermato che anche la cessione a titolo gratuito di calore comporta una operazione soggetta IVA, che deve essere liquidata sul costo complessivo del calore ceduto e versata dal produttore – probabilmente recuperare quest’imposta tanti anni dopo dal soggetto che utilizzava il vapore perché gratuito sarà impresa ardua!

Quindi la Corte di Lussemburgo ha affermato che la società cedente pone in essere una operazione soggetta ad IVA, non rilevando la mancanza di corrispettivo per il calore ceduto; vi saranno complicati risvolti per quanto riguarda la fatturazione e la detrazione dell’IVA così identificata.

Noi ci lamentiamo dei tempi della giustizia tributaria italiana, ma anche in Germania non sono particolarmente solleciti, dato che la fattispecie è stata evidenziata nel 2008, e solo quindici anni dopo vi è un punto fermo.

Se quell’utilizzatore dovrà pagare l’IVA su quindici anni di fornitura di vapore senza corrispettivo si evidenzia un debito di proporzioni colossali, come sempre quando l’interpretazione finale di un problema giunge alla luce così tanti anni dopo.

Probabilmente vi sono decine di casi simili sparsi nelle varie attività: le produzioni industriali spesso generano calore che deve essere smaltito e il riciclo di quest’energia sembra la soluzione più conveniente; stante l’interpretazione della Corte UE però la cessione gratuita viene vista con sospetto, anche perché determinare la base imponibile pari al costo del calore distribuito è operazione molto ardua; in ogni caso il Fisco, qualunque nazionalità abbia, nella ricerca di materia imponibile si muove pesantemente, anche contro i principi del riutilizzo e del risparmio energetico.

Ma la Ragion di Stato prevale anche sull’ecologia, e la ricerca dell’imponibile, anche verde, è determinante.

 

Gazzetta Tributaria 60, 01/05/2024

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