ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO! (Gazzetta Tributaria n.133/2023)

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO! (Gazzetta Tributaria n.133/2023)

133 – L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate dilata in modo eccessivo la tempistica relativa alla possibilità di recuperare l’IVA in caso di fallimento del debitore.

 

Come un fulmine a ciel sereno arriva il 29 novembre 2023 la risposta n. 471 dell’Agenzia sulla possibilità di formulare la nota di variazione ai fini IVA in caso di procedura concorsuale a carico del debitore fallito.

Per i nostri lettori distratti riepiloghiamo la fattispecie.

Nella quasi totalità dei casi le vendite di beni sono accompagnate dall’emissione della fattura del venditore, con l’addebito di IVA, e il pagamento segue con determinate scadenze, magari anche con una dilazione significativa.

Con l’emissione della fattura il venditore diviene debitore dell’IVA verso l’erario e procede al versamento con i tempi propri dell’imposta.

Se in itinere il debitore fallisce, il venditore deve insinuare il proprio credito – merce e IVA – nel passivo fallimentare e l’esperienza insegna che generalmente il riparto è irrisorio, se non inesistente.

Mentre per le imposte sui redditi la perdita del credito per il fallimento del cliente, e quindi la sopravvenienza passiva, rileva dalla data della sentenza che accerta l’insolvenza, ai fini IVA sino al 2021 la nota di variazione, che permette di recuperare l’imposta a suo tempo anticipata, poteva essere emessa una volta accertata la incapienza del passivo, e  quindi la chiusura della procedura (fortunatamente dal 2021 per l’emissione della nota di variazione basta la sentenza dichiarativa del fallimento, senza dover attendere il riparto, come per le imposte dirette).

Sono ben noti i tempi biblici delle procedure concorsuali, e anche per limitare l’aggravio per le imprese dei tempi dilatati l’art.  118 della legge fallimentare consente la “chiusura della procedura in pendenza di giudizi”.

Una società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, con l’interpello citato, se, a fronte della chiusura della procedura di fallimento dichiarato nel 2014, chiusura che avviene  “in pendenza di giudizi” poteva essere emessa la nota di variazione per l’IVA relativa ai crediti insoddisfatti ma la risposta dell’Agenzia è stata di rigido formalismo: per le procedure dichiarate prima del maggio 2021 la nota di variazione, e quindi il recupero dell’IVA che lo Stato ha già incassato ingiustificatamente (!), potrà avvenire solo alla definitiva chiusura della procedura, e quindi dopo che siano risolti anche i giudizi pendenti!

Molto spesso questi giudizi riguardano la materia tributaria, e su queste colonne ricordiamo come una durata ventennale della vicenda contenziosa sia abbastanza normale (se poi la Cassazione rinvia i tempi si dilatano); il nostro creditore insoddisfatto dovrà attendere decenni!

Poi ci si chiede come mai gli stranieri considerano molto difficile il mercato italiano: anche queste incertezze rendono poco appetibile il nostro interscambio!

Abbiamo intitolato questa nota prendendo a prestito il nome del famoso capolavoro di Marcel Proust “Alla ricerca del Tempo Perduto”; l’ultimo dei volumi che compongono la ricerca è intitolato “Il Tempo Ritrovato” e speriamo che questo avvenga anche per il nostro legislatore!

 

Gazzetta Tributaria 133, 01/12/2023

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