30 Lug ALLA RICERCA DEL TEMPO DEFINITO – RETTIFICA IVA SENZA LIMITI Una nuova pronuncia del supremo consesso offre lo spunto per meditare sul valore del tempo per il Contribuente e il Fisco. (Gazzetta Tributaria Edizione 48/2021)
48 – Una nuova pronuncia del supremo consesso offre lo spunto per meditare sul valore del tempo per il Contribuente e il Fisco.
La giustizia tributaria non vuole concedere ai suoi estimatori alcun periodo di ferie, e il 29 luglio 2021 pubblica una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 21765/2021) che affronta e risolve un problema significativo: la significatività del decorso del tempo per la convalida delle situazioni tributarie.
La descrizione del fatto può rendere più semplice la percezione dell’importanza della sentenza che pronunciata in materia di IVA presenta aspetti di rilevanza generale.
Una finanziaria acquista dalla curatela di un fallimento un credito IVA esposto in dichiarazione nell’anno 1999 (credito maturato nel 1998) dalla società poi fallita.
Nel 2008 chiede il rimborso di tale credito, mai oggetto in precedenza di verifica o contestazione da parte dell’Agenzia che però si oppone al rimborso in quanto afferma che il credito deriverebbe da “operazioni non di natura imprenditoriale”.
Il rimborso viene negato dalla sentenza della CTP di Pisa e il diniego confermato dalla CTR di Firenze. Di qui il ricorso in Cassazione della finanziaria.
Senza annoiare il lettore con argomenti di squisita tecnica giuridica segnaliamo che la sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione (il massimo organo giurisprudenziale) ribadisce come il silenzio o l’inattività dell’Agenzia non hanno il potere di convalidare un eventuale credito non azionabile in base alle regole correnti.
Senza porre rilievo ai termini per la rettifica o l’accertamento delle dichiarazioni azionare una posta tributaria anche quando sono scaduti i termini amministrativi per le rettifiche pone l’attore nella posizione di chi deve assumere l’onere probatorio in relazione alla dichiarazione in cui espone tale credito, escludendo quindi l’intervento dell’istituto della decadenza.
Ribadisce la Cassazione che tale principio vale sia per le imposte dirette (come per altro già trattato nella Gazzetta Tributaria 19/2021) che per l’IVA, e che l’onere della convalida della qualità del credito richiesto al rimborso dopo il termine per l’accertamento viene legittimamente posto a carico dell’attore senza che questo vada a minare il principio del legittimo affidamento del contribuente, che non può contare sul decorso del tempo per convalidare situazioni oggettivamente viziate.
Marcel Proust nel secolo scorso era alla “Ricerca del Tempo Perduto”; ora il nostro contribuente perso è alla “ricerca del tempo definito” dato che si susseguono le pronunce che dilatano, magari senza limiti, i tempi di intervento dell’Agenzia.
Due pesi e due misure: i termini per il contribuente – Covid permettendo – sono rigidi.
E appare demagogico affermare che questo è giustificato dal principio della capacità contributiva di cui all’art.53 della Costituzione!
Gazzetta 48, 30/07/2021
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