17 Giu ALL’ INSEGUIMENTO DELLE INFORMAZIONI, ANCHE UFFICIALI! (Gazzetta Tributaria n.79/2024)
79- Anche l’Agenzia delle Entrate utilizza con disinvoltura i vari canali di informazione con disorientamento dell’ utente che non sa dove reperire i comunicati ufficiali o simili.
In questa società abbastanza convulsa la facilità di comunicazione è agevolata dalla sempre maggiore diffusione di Internet che consente a chiunque di avere un proprio sito, nel quale inserire anche notizie significative.
Così fa anche l’Agenzia delle Entrate che a volte nella urgenza di risolvere un problema o chiarire un comportamento trascura l’aspetto formale di un provvedimento: firma, numero di protocollo, identificazione autore.
Così è stato per la problematica scaturita dalla distrazione del legislatore che istituendo la flat tax incrementale (L. 197/2022, art.1 c.55-57) si è dimenticato di specificare i termini e le modalità di versamento.
Giustamente l’Agenzia ha ritenuto di chiarire che anche a tale imposta si applicano i normali termini riferiti alle imposte sui redditi, con facoltà di rateizzo, pagamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza con la maggiorazione e così via.
Ma il chiarimento, che ha natura vera e propria regolamentare, è avvenuto con una risposta, datata 14 giugno 2024, alle domande più frequenti sul sito dell’Agenzia stessa.
Intanto dobbiamo stigmatizzare una volta di più la pubblicazione di istruzioni e indirizzi al venerdì sera, quando la maggior parte degli studi professionali è chiuso e riaprirà solo il lunedì successivo, con una valanga di comunicazioni da smaltire e quindi il rischio che questa notizia passi inosservata.
Ma ancora più significativa è la modalità di comunicazione, che appare un po’ troppo disinvolta.
Avendo un’esperienza pluridecennale siamo abituati al dogma che la pubblicità legale è rappresentata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; norme successive specificano che atti amministrativi possono acquisire presunzione di conoscenza erga omnes se pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con gli estremi di formulazione sopra ricordati (firma, autorità emanante, data, protocollo, dichiarazione sostitutiva); da qui ad una risposta anonima ad una Faq che oltre tutto ha la presunzione di integrare una legge dello Stato ce ne corre!
Un domani, in una vertenza contenziosa può essere prodotta una risposta senza paternità certa che vaga nell’etere?
Si sta sviluppando in questi giorni un dibattito sull’onere della prova nel contenzioso tributario, e sulla necessità di motivare con rigore gli atti: e la fonte normativa viene proposta in una Faq!
Quando Cicerone tuonava nel Foro contro gli attacchi (di Catilina!) alla sua pazienza non si era ancora imbattuto nelle disposizioni emanate per Faq!
Ma anche la pazienza degli interpreti ha un limite.
Gazzetta Tributaria 79, 17/06/2024
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