ALL’ INSEGUIMENTO DELLA SCADENZA GIUSTA (Gazzetta Tributaria n.17/2025)

ALL’ INSEGUIMENTO DELLA SCADENZA GIUSTA (Gazzetta Tributaria n.17/2025)

17 – A volte sembra che il legislatore si diverta a creare percorsi temporali stravaganti ed a ostacoli.

  

Proviamo a descrivere una situazione che non è teorica, ma si sta presentando con crescente frequenza.

Un contribuente vuole chiarire la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate, anche perché ha sentito affermare più volte la necessità del dialogo e il diritto ad avere un contradditorio preventivo; oppure riceve un questionario o un avviso bonario e vuole rassicurarsi.

Inizia un percorso tipo il vecchio padiglione degli specchi al Luna Park, che da bambino spaventava per l’incertezza delle troppe immagini riflesse.

Da un lato lo Statuto del Contribuente afferma (art. 6bis) che tutti gli atti di rettifica devono essere preceduti da uno “schema d’atto” che vale quale proposta per un accertamento; a questo schema d’atto il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni dalla notifica, e l’eventuale accertamento deve attendere lo spirare di questo termine.

Ma se il contribuente intende proporre un accertamento con adesione questo deve essere formulato entro 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto.

Magari ci si può anche ripensare, e lasciati trascorrere i momenti di cui sopra una volta ricevuto l’accertamento appare conveniente procedere alla definizione agevolata (proposta di adesione).

I benefici sono sostanzialmente gli stessi: riduzione delle sanzioni, ma il termine per proporre la domanda questa volta è ancora ridotto, 15 giorni dalla notifica, e questo termine è tassativo!

Se presentiamo le osservazioni allo schema d’atto il termine per l’emissione dell’accertamento è prorogato di 120 giorni, ma l’accertamento dovrà essere eventualmente impugnato nel consueto intervallo di 60 giorni dalla notifica; se invece, ricevuto l’accertamento, si propone, nei 15 giorni successivi, una proposta di accertamento con adesione il termine per proporre eventualmente ricorso è prorogato di 30 giorni!

Nei casi invece in cui non vi sia stato il contradittorio con lo schema d’atto la presentazione dell’istanza di adesione sospende di 90 giorni i termini d’impugnativa.

E questo senza considerare l’ipotesi di conciliazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria, che si perfeziona con il pagamento della prima rata entro 20 giorni.

Per chi leggendo le nostre note è arrivato sin qui il padiglione degli specchi diventa una passeggiata!

A parte l’ironia, la breve elencazione è una sintesi delle difficoltà burocratiche del funzionamento della macchina dell’Amministrazione Finanziaria: altro che Fisco Amico, uno che mette in campo una simile selva di scadenze e rinvii non può che essere acerrimo avversario.

 

Gazzetta Tributaria 17, 06/02/2025

 

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