30 Ago AL VIA IL “NUOVO” PROCESSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.73/2022)
73-Smentendo le fosche prospettive degli scettici il Parlamento ha varato la riforma del processo tributario con significative innovazioni e contentini di facciata.
Circa 150 anni fa nasceva nel Regno d’Italia l’esigenza di prevedere un apposito strumento di decisione per le controversie tributarie tra contribuenti e amministrazione; da allora la giurisdizione tributaria ha sempre avuto vita grama, relegata ai margini del mondo giudiziario come se la materia trattata, di non facile comprensione, fosse solo una sorta di ricettacolo di noiosi attaccabrighe che non vogliono pagare le tasse!
Commissioni amministrative, Commissione di primo e secondo grado, Commissioni Provinciali e Regionali per ricordare le denominazioni che si sono succedute negli ultimi 90 anni, cambiando anche qualificazione da organi di mediazione amministrativa in vere e proprie strutture di giustizia che pronunciano sentenze In Nome Del Popolo Italiano.
Ora una nuova ripartenza, con le Corti tributarie, i giudici professionali a tempo pieno, la riqualificazione delle segreterie (a quando vere Cancellerie?), l’apertura alla prova testimoniale, la promessa di ammodernamento delle strutture e l’accentuazione dell’obbligo per l’Amministrazione di fornire inattaccabili mezzi di prova delle rettifiche proposte.
Come sempre in caso di modifiche le speranze sono di ampia portata, e fanno sorvolare su taluni aspetti che potrebbero rivelarsi critici: i magistrati saranno pochi, si pensi che i posti nelle Corti di Appello saranno poco più di 150 per tutta l’Italia, e tenuto conto che il giudizio si svolge obbligatoriamente in forma collegiale (salvo per le cause minori) vuol dire formare solo 50 collegi; viene promessa una sezione esclusiva della Cassazione per i giudizi tributari, ma ora ve ne è già una e mezza, dato che oltre la quinta sezione la sesta dedica metà del suo tempo alle liti fiscali e quindi potrebbe essere un passo indietro; sarà potenziata sia l’autonomia che la competenza specifica dell’organo di autogoverno, il Consiglio Superiore, con l’Ufficio del massimario nazionale, ma purtroppo rimane la sudditanza con il Ministero delle Finanze, che da un lato è parte in questo mondo terminale dell’attività di applicazione dell’art.53 della Costituzione – la capacità contributiva – e dall’altra parte ha nel proprio organico la Giustizia Tributaria, sia pure con un’apposita struttura centrale dotata di autonomia.
Dato che poco è sempre meglio di niente guardiamo con favore questo sforzo di ammodernamento del processo tributario (non è certamente un atto spontaneo, ma le condanne della Corte di Giustizia erano diventate eccessive!) e lasciamo ai prossimi protagonisti l’opportunità di vedere la riforma completata con totale autonomia, equivalenza tra le parti e migliore celerità di azione.
Non sarà un favore ai contribuenti ma un servizio al Paese!
Gazzetta 73, 30/08/2022
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