25 Mag AIUTO! IL POSTINO NON SUONA NEPPURE UNA VOLTA. (Gazzetta Tributaria n.57/2023)
57- La tecnologia informatica mostra i propri limiti in un caso di rimborso negato per mancanza di richiesta validamente ricevuta nei termini (anche se regolarmente trasmessa)
Abbiamo richiamato il titolo del famoso romanzo di James Cain, che ha quasi un secolo di vita, per introdurre una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione che permette di accendere l’attenzione su di un problema magari solo temuto ma che diviene, invece, reale: l’inefficienza del sistema informatico che non completa la procedura prevista.
Una breve descrizione dell’accaduto può rendere più chiara la fattispecie.
Una società francese presenta correttamente all’Agenzia delle Entrate Francese una domanda di rimborso di IVA pagata in Italia; l’Agenzia di Oltralpe trasmette la domanda al Centro Operativo di Pescara (competente per i rapporti con l’estero) ma il file che arriva a Pescara non risulta leggibile da parte dell’Agenzia italiana.
Sia le Commissioni di Merito che la Corte di Cassazione hanno affermato che una richiesta di rimborso “non pervenuta” – perché illeggibile – non costituisce presupposto per poter impugnare un silenzio rifiuto che di fatto non vi è stato per mancanza della domanda; quindi il contribuente è decaduto dalla possibilità di conseguire il rimborso per decorso del termine per proporre validamente la domanda.
Con l’ordinanza n. 11409 del 2 maggio 2023 La Corte di Cassazione, dichiara non applicabile sia il principio dell’art.10 dello Statuto del Contribuente – buona fede – che quello del legittimo affidamento e pronuncia questo principio di diritto che pone tanti interrogativi: “L’istanza di rimborso del credito IVA che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica non è visibile da parte dell’Amministrazione finanziaria non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l’Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere”
Quindi se la parte privata ha inviato regolarmente (come spedizione) una domanda di rimborso ma questa, per danneggiamento del file o altri problemi tecnici, non è visibile dall’Amministrazione destinataria siamo in presenza di un “vuoto” di azioni e termini che, alla fine, penalizza solo il contribuente incolpevole.
L’interpretazione della Cassazione è che non si è mai formato il silenzio –rifiuto reclamabile, e quindi è molto facile, come è capitato nel caso in esame, incorrere nella decadenza per prescrizione dei termini; ma il principio di buona fede e collaborazione imporrebbe all’Amministrazione che ha ricevuto “qualche cosa” non formalmente corretta di avvertire il mittente che ignaro attende di poter conseguire gli effetti della sua domanda.
Forse, dato che essendo una domanda di rimborso e quindi una fase amministrativa, non vi è la controverifica che il SIGIT applica agli atti processuali, deve essere la parte a farsi diligente e chiedere se un certo atto è stato ricevuto, ma in questo mondo che vorrebbe avviarsi verso la semplificazione degli adempimenti stiamo aggiungendo un onere formale in più, che farebbe rimpiangere la “vecchia” raccomandata postale che se non consegnata riornava al mittente
Almeno il Postino di Cain suonava due volte! Qui invece neppure una.
Gazzetta Tributaria 57, 25/05/2023
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