A PENSAR MALE ……. (Gazzetta Tributaria n.178/2024)

A PENSAR MALE ……. (Gazzetta Tributaria n.178/2024)

178 – I prestiti di personale tra le aziende dal 2025 saranno gravati di IVA in ogni caso: a che pro?

 

Quasi quarant’anni fa una norma di due righe, nascosta in un corposo articolo sulle imposte sulla birra e sull’alcol, aveva stabilito che le somme pagate per il prestito di personale, pari esattamente al costo dello stesso erano fuori dal campo IVA; la norma è contenuta nella legge 67 del 1988, art.8, comma 35.

Era una norma di buon senso specificamente indirizzata ai gruppi di imprese, dove è frequente il caso di dipendenti comandati da una all’altra società collegata per un periodo limitato di tempo, con addebito dello specifico costo del dipendente.

Sostanzialmente siamo in presenza di un mero rimborso spese, e salve le avvertenze in materia di contratti di lavoro subordinato, ai fini fiscali non vi era alcuna rilevanza.

Nel 2024 deve intervenire il Governo, dato che l’Italia era stata minacciata dalla Comunità con un preavviso d’infrazione, e con il D.L. 16/06/2024 n. 131, non per nulla denominato “salva infrazioni”, all’art.16ter lapidariamente afferma che il comma 35 dell’art.8 della legge 67/1988 (di cui sopra), è abrogato!

Lo stile volutamente “tacitiano” senza fornire spiegazioni di sorta dimostra che……non ve ne sono, salvo l’adeguamento al diktat di Bruxelles.

Bontà sua dopo l’abrogazione la nuova norma specifica, poi, che l’innovazione riguarda i distacchi operati dal 1 gennaio 2025, salvando le posizioni pregresse.

Questo vuol dire che dal prossimo anno sugli addebiti del costo del personale distaccato deve essere applicata l’IVA in misura ordinaria, anche se l’addebito riguarda espressamente ed esclusivamente il puro costo del dipendente.

Le aziende avranno quindi un aggravio contabile, emettere e ricevere fatture con IVA, registrarle e liquidare l’imposta senza che vi sia alcun beneficio fiscale, dato che trattandosi di semplici riaddebiti non vi è materia imponibile, senza valore aggiunto.

E’ spontaneo allora chiedersi perché questo volta faccia del governo, che deve, sicuramente obtorto collo, abrogare una norma di buon senso.

Il vostro cronista cerca una risposta, e parafrasando il detto di Andreotti si ricorda che la Comunità Europea viene finanziata con un prelievo sul gettito IVA di ogni singolo stato membro: ma allora se si gonfia il gettito nazionale tassando semplici operazioni di riaddebito senza alcun valore aggiunto si beneficiano le entrate comunitarie!

Ecco allora il “pensar male”: l’armonizzazione del tributo IVA a livello comunitario deve in ogni caso colpire operazioni che vedono movimenti di denaro, anche se non vi è alcun ricarico e quindi non si ha espressione di Valore Aggiunto.

Forse non era poi difficile indovinare perché è stata voluta una norma che aggiunge orpelli contabili senza costrutto all’attività d’impresa, ma soddisfa le esigenze comunitarie.

Anche l’Agenzia, in difficoltà nel validare una simile svolta, ha pensato di pubblicarne il richiamo su FISCO OGGI del 27 dicembre 2024, sei mesi dopo l’abrogazione, sperando forse che complice il periodo feriale il tutto non susciti eccessivo interesse.

Ma la GAZZETTA TRIBUTARIA non va in vacanza e diffonde la notizia!

 

Gazzetta Tributaria 178, 30/12/2024

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