ARRIVA L’ESTATE E SI VA ALL’ACQUAPARK! (Gazzetta Tributaria n. 68/2025)

ARRIVA L’ESTATE E SI VA ALL’ACQUAPARK! (Gazzetta Tributaria n. 68/2025)

68 – IVA differenziata per le prestazioni del parco di divertimenti

Con la bella stagione è più facile usufruire delle varie strutture di svago che sono sparse sul nostro territorio; naturalmente anche queste sono gestite da imprese che si trovano a dover risolvere i problemi della corretta applicazione delle norme fiscali e in caso di incertezza si rivolgono all’Agenzia delle Entrate che diffonde specifiche risposte ad interpelli.

Così è con la riposta n. 96 dell’11 aprile 2025 che propone alcune soluzioni e porta anche qualche affermazione sconcertante.

Una società gestisce un parco divertimenti in forma di parco acquatico e chiede conferma di poter applicare le agevolazioni fiscali per gli spettacoli viaggianti (legge 337/1968).

Il vostro redattore inorridisce nel cercare di immaginare come possa viaggiare un parco acquatico (chissà quanti schizzi!) ma l’Agenzia conferma che la categoria deve essere intesa in senso lato (circhi, parchi divertimento e spettacoli in genere) e quindi anche il nostro acquapark è ricompreso in questo grande insieme di spettacoli (e il significato proprio delle parole che fine fa?).

Stante l’assimilazione il corrispettivo per l’accesso e l’utilizzo dell’Acquapark (il biglietto) è soggetto ad IVA ridotta, e con una interessante interpretazione l’Agenzia conferma che anche il corrispettivo del parcheggio gestito dalla stessa società deve essere agevolato perché essendo il parco isolato e non servito da mezzi pubblici l’accesso con auto privata diviene un complemento necessario allo svolgimento dell’attività, e quindi il corrispettivo del parcheggio rientra nella categoria dei servizi accessori.

Diversa è la situazione dei corrispettivi che vengono pagati per godere della parte “balneare” del parco (noleggio di lettini, ombrelloni e simili.

Se questo noleggio riguarda lo spazio più propriamente “acquatico” del parco divertimenti viene considerato anch’esso accessorio al godimento del servizio principale (parco acquatico) mentre il corrispettivo sarebbe soggetto ad aliquota IVA ordinaria se il servizio viene offerto nella parte c.d. classica del parco divertimenti (non è facile comprendere come nella parte classica del parco vi siano ombrelloni e lettini!).

In sostanza l’accessorietà della prestazione deve essere intesa anche a favore di servizi magari prestati in altro luogo (il parcheggio non è inserito nel parco) ma connessi funzionalmente a quella che è la prestazione principale, e quindi l’eventuale aliquota agevolata che si applica a questa può esplicare i suoi effetti anche per gli accessori.

Magari così l’estate costa un po’ meno a scapito del gettito IVA!

 

Gazzetta Tributaria 68, 14/04/2025

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