MARZO PAZZERELLO, SPECIALMENTE PER ADEMPIMENTI INUTILI! (Gazzetta Tributaria n.46/2025)

MARZO PAZZERELLO, SPECIALMENTE PER ADEMPIMENTI INUTILI! (Gazzetta Tributaria n.46/2025)

46 – In questo mese vi sono una sequenza di impegni formali eccezionali che rischiano di distogliere l’ attenzione dalle attività produttive ordinarie.

 

A volte anche la GAZZETTA TRIBUTARIA abbandona il rigore della ricerca scientifica, sia pure ironica, per svolgere qualche commento più di attualità come questo, per altro tutto realistico.

Secondo la tradizione popolare marzo è un mese “pazzerello” (vecchio proverbio delle nonne!) e si sta dimostrando tale anche nel mondo degli adempimenti, sia pure eccezionali, per contribuenti e imprese, adempimenti di cui certamente non si sentiva la necessità.

Il precedente numero della GAZZETTA TRIBUTARIA (45/2025) ha cercato di approfondire quel problema dai contorni imprecisi della POLIZZA CATASTROFALE che dovrebbe essere stipulata, o rivista, dalle imprese entro la fine di marzo (ma non vi sono sanzioni e quindi il termine appare ordinatorio) e quindi per questo aspetto vi rimandiamo al numero precedente.

Marzo pazzerello!

 Il 12 marzo scorso il Ministero delle Imprese ha diffuso una nota per cercare di chiarire la portata dell’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2025 ma lo collochiamo in marzo proprio per le istruzioni del Ministero, di depositare al Registro Imprese un indirizzo PEC personale per ogni amministratore di società, in aggiunta all’obbligo di avere la PEC sociale.

Il Ministero nel suo provvedimento esprime una affermazione di sincerità di cui si deve tener conto: “La disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo in cui è inserita…”  frase che si può riferire a tante situazioni di interventi formali!

Dato che viene espressamente ribadito che la norma si applica a tutte le società già iscritte, oltre che essere obbligatoria per le nuove costituzioni, vi sarà una parossistica corsa al deposito di indirizzi i più diversi; tra l’altro si deve notare che anche questo obbligo non prevede specifiche sanzioni per l’inadempimento, salvo la sanzione residuale prevista dal Codice Civile per il mancato rispetto di un obbligo di comunicazione; la nota del Ministero specifica inoltre che l’iscrizione del domicilio digitale dell’amministratore è esente da bolli e  diritti, ma l’eventuale successiva variazione dello stesso indirizzo soggiace ai normali oneri di iscrizione!

Marzo pazzerello!

 Con il 1° di aprile 2025 (sembra proprio uno scherzo!) dovranno essere utilizzati nelle dichiarazioni e nelle iscrizioni al Registro Impese i nuovi codici ATECO 2025, che identificano le varie attività economiche e che per circa un terzo dei casi sono variati rispetto ai precedenti codici 2007.

Quindi si impone una attività di verifica per tutti i contribuenti, specialmente se soggetti a studi di settore e simili, perché le dimensioni dei parametri e delle presunzioni sono legate anche al codice ATECO utilizzato, che potrebbe essere variato.

Anche questa è una modifica obbligatoria ma senza sanzioni specifiche, con il termine del 1° di aprile che è certamente ordinatorio, salvo eventuali riflessi sul rifiuto di iscrizione di atti con codice errato.

Anche questo comunque è un onere di attenzione ed esecuzione di formalità che contribuisce a ricordare come il mese di marzo non sia un periodo tranquillo.

Marzo pazzerello!

  

Gazzetta Tributaria 46, 13/03/2025

 

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