12 Mar CATASTROFI CLIMATICHE: LA POLIZZA FA PIU’ CONFUSIONE CHE SICUREZZE (Gazzetta Tributaria n.45/2025)
45 – Il termine del 31 marzo 2025 per la stipulazione della polizza catastrofale mette in imbarazzo imprese e consulenti.
I cambiamenti climatici non sono solo un argomento da salotto, ma segnalano come tutto sommato la razza umana sia indifesa e debole davanti ad eventi, magari estremi, ma naturali: terremoti, frane alluvioni e così via.
La Legge Finanziaria del 2024 aveva previsto, con rinvio poi alla Finanziaria 2025, l’obbligo per tutte le imprese di dotarsi di una polizza “rischi catastrofali” per coprire, almeno in parte, il danno derivante dagli sconvolgimenti naturali, polizza da stipularsi entro il 31 marzo 2025 – sono già in corso appelli per un rinvio.
Terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni sono i rischi che devono essere coperti con questa polizza (mancano la valanga, e l’incendio?).
Se il principio è condivisibile, come spesso capita l’esecuzione di quanto prescritto è quanto meno difficoltosa.
Intanto il decreto ministeriale che specifica talune caratteristiche (termini, efficacia ecc.) è stato reso pubblico solo il 27 febbraio, dando quindi solo un mese di tempo per affrontare le varie problematiche.
La legge afferma espressamente che tale polizza è obbligatoria per tutte le imprese che abbiano strutture operative nel territorio nazionale, ma poi non commina sanzioni specifiche in caso di inadempimenti, non prevede un raccordo con le eventuali polizze già esistenti, non specifica l’autorità che avrà il compito di verificare l’esecuzione dell’obbligo assicurativo, non specifica se questa polizza potrà essere emessa da ogni azienda assicurativo o vi sono vincoli quantitativi, di forma (anche la mutua?) o di sede (l’assicurazione delle Cayman vale?)
Stabilire che anche l’imprenditore deve obbligatoriamente coprire tutto o parte del rischio da catastrofi è un segno di civiltà; temiamo però, per esempio, che le compagnie, in caso di sinistro da esondazione per mancata manutenzione degli alvei saranno molto restie a pagare il risarcimento trattandosi, quanto meno, di incuria colpevole.
Anche l’oggetto dell’assicurazione è quanto mai confuso: devono essere assicurate le immobilizzazioni: terreni, impianti e attrezzature (valori storici o valori attuali!) ma la polizza non è obbligatoria, per esempio, per il magazzino, con evidente squilibrio.
Come dividere il rischio, il costo e il risarcimento tra società Immobiliare proprietaria e Industria in caso di capannone condotto in locazione o in corso di acquisizione in leasing rimane un problema al momento irrisolto; nel caso di capannone di proprietà di una persona fisica e locato all’impresa solo quest’ultima è soggetta all’obbligo di assicurazione, ma se crolla il capannone il danno è, quanto meno, anche del proprietario.
Il richiamo espresso all’articolo del Codice Civile sul bilancio suscita perplessità per le società di persone, specialmente se minori, che in genere non redigono un formale bilancio.
La maggiore sanzione indiretta prevista nella norma nei confronti degli inadempienti è rappresentata dall’esclusione di questi, in caso di sinistro catastrofale, dai sussidi governativi in caso di questi eventi.
Forse è troppo presto per esprimere giudizi, ma un principio sacrosanto rischia di essere travolto dalle incertezze derivanti dall’approssimazione del legislatore che, spesso, non prende bene le misure degli effetti di quanto legiferato (ricordate il bonus110% per il rinnovo edilizio: principio interessante ma guasti da cattiva legge infiniti!)
Forse dobbiamo concludere che è meglio sperare nel bel tempo!
Gazzetta Tributaria 45, 13/03/2025
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