10 Mar ALLA RICERCA (INUTILE) DEL TEMPO PERDUTO (Gazzetta Tributaria n.42/2025)
42 – Un commento …. desolato riguardante i guasti del tempo sprecato.
Più volte abbiamo commentato le difficoltà di un adeguato servizio, in generale, ai contribuenti quando il massimo organo giudicante, la Corte di Cassazione impiega tempi spropositati per dirimere controversie o indicare le strade da percorrere.
Il commento di oggi riguarda proprio questo problema della tempestività delle risposta in relazione a circostanze che vengono addirittura superate dalla velocità del legislatore.
Come abbiamo più volte ricordato (anche il n.39 della Gazzetta si occupava di trasferimenti agevolati per le abitazioni) il problema dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa “è da decenni in prima fila tra gli argomenti da valutare.
FISCO OGGI del 10 Marzo 2025 dedica un lungo approfondimento all’applicazione delle aliquote di favore ai trasferimenti di abitazioni sottolineando come la Cassazione abbia ribadito che la misura dell’appartamento trasferito con i benefici “prima casa” sia determinante (non deve superare i 240 mq.) per attribuire allo stesso la qualifica di “casa di lusso”.
Questo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2503 del 3 febbraio 2025, che ha ritenuto corretto considerare anche il piano interrato nella superficie di riferimento e quindi negare i benefici ad una casa considerata grande.
Vengono allora taluni dubbi al vostro commentatore ed un attento esame della controversia svela l’arcano: il trasferimento era avvenuto nel 2010, vi era stato un accertamento deciso a favore dei contribuenti nel 2013; l’appello dell’Agenzia veniva invece accolto in secondo grado nel 2015 e i contribuenti ricorrevano in Cassazione che emette il verdetto dieci anni dopo!
Nel frattempo la legislazione è cambiata radicalmente con la legge di bilancio 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha sgombrato il campo da valutazioni di utilizzo e/o dimensione, affermando che le agevolazioni spettano nel caso di trasferimento di appartamenti classificati catastalmente come abitazioni ma non inseriti nelle categorie A/1; A/8; A/9.
Ma allora non ha senso dedicare tre pagine di FISCO OGGI alla rilevanza della superfice dell’abitazione, dato che è solo la categoria catastale che, da oltre 10 anni, determina la spettanza o meno dell’agevolazione.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente revocato il proprio orientamento emanando una nuova specifica circolare (n.31 del 30/12/2014).
È solo la smodata lunghezza della controversia tributaria che attribuisce rilievo ad una circostanza pacifica: comunque la si guardi una casa di abitazione “di lusso” non può avere i benefici prima casa; la massima attenzione dovrà essere posta all’inserimento in catasto del l’appartamento di nuova costruzione, ma successivamente, a meno di rifacimento integrale, la categoria di appartenenza è immutabile!
E allora non ha molto senso andare alla ricerca dopo 15 anni del tempo perduto in itinere; la mastodontica opera di Marcel Proust si conclude con il tomo: “Il tempo ritrovato” ma invece a piazza Cavour il tempo viene (o forse veniva!) inesorabilmente perso!
Gazzetta Tributaria 42, 11/03/2025
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