07 Feb SE ANCHE LA CASSAZIONE …… SBANDA! (Gazzetta Tributaria n.20/2025)
20 – Se la rigidezza delle forme obbliga a smentire sé stessa anche la Cassazione appare inaffidabile.
Il caso che si è evidenziato ieri è decisamente sorprendente e speriamo di renderlo comprensibile anche ai non addetti ai lavori.
Come è noto la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non di Merito, quindi se ritiene che in una determinata vertenza vi sia stato un errore “quantitativo” non può pronunciare una sentenza che corregga tale errore ma deve cassare con rinvio la sentenza di merito ritenuta errata.
Nella pronuncia di rinvio viene anche espresso il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice del riesame.
Una vertenza riguardante imposte sui trasferimenti di terreni è giunta in Cassazione nel 2017 e il Supremo Consesso, pronunciando il rinvio emise un certo principio di diritto.
La causa viene riassunta correttamente, ma nel frattempo nel 2020 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il dubbio sul motivo del contendere assumendo una interpretazione – a Sezioni Unite – diversa e contraria rispetto al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio del 2017.
Il giudice di appello, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, in applicazione della pronuncia del 2017, ha ritenuto di applicare l’interpretazione che era nel frattempo intervenuta con la sentenza del 2020 (che essendo a Sezioni Unite ha rango superiore alla semplice ordinanza).
L’Agenzia nuovamente ricorre in Cassazione eccependo che il giudice del rinvio aveva violato la pronuncia di remissione, perché non aveva applicato il principio di diritto enunciato, anche se nel frattempo era stato superato dalla nuova pronuncia.
Il Supremo Consesso dà ragione all’Agenzia con l’ordinanza n. 2916 del 5 febbraio 2025 affermando che il contenuto di una sentenza di rinvio è tassativo e immutabile, e quindi anche se nel frattempo l’orientamento degli Ermellini è cambiato, il giudice della remissione deve applicare l’indirizzo del principio che ha generato il rinvio.
Questo vuol dire che il giudice di merito dovrà pronunciare un giudizio che lui stesso sa essere stato smentito dalla Cassazione successiva.
E il contribuente sarà obbligato a ricorrere nuovamente in Cassazione per far applicare l’orientamento delle Sezioni Unite.
La disciplina comunitaria impone il concetto di “giusto processo” che ha tra i suoi presupposti anche la ragionevole durata della vertenza.
In questo caso siamo agli antipodi: con la ripetizione dei vari stop and go la vertenza che riguardava un atto del 2001 vedrà forse la conclusione dopo il 2030!
Eppure sarebbe bastato accettare che l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite vale per tutte le controversie pendenti; ma anche la Cassazione a volte, sbanda e non segue un percorso lineare.
Gazzetta Tributaria 20, 08/02/2025
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