ANCHE IL FISCO, A VOLTE, FA PREFERENZE! (Gazzetta Tributaria n.18/2025)

ANCHE IL FISCO, A VOLTE, FA PREFERENZE! (Gazzetta Tributaria n.18/2025)

18 – Una ingiustificata preferenza per il settore pubblico potrebbe generare un contenzioso significativo nella sanità.

  

Nelle pieghe delle risposte ufficiali dell’Agenzia a volte si annidano rischi capaci di generare conflitti di “status”.

Intendiamo riferirci all’agevolazione che è stata concessa dalla legge di bilancio 2024 (quella precedente all’attuale), tuttora in vigore, che ha previsto una aliquota fiscale sostitutiva ridotta per i compensi straordinari che sono pagati ai dipendenti della sanità pubblica per le prestazioni aggiuntive per smaltire le code e i ritardi nella sanità (il commento è solo fiscale e non riguarda le prestazioni, mi raccomando!)

Un’associazione datoriale della Sanità privata accreditata ha chiesta la conferma che anche ai dipendenti della sanità privata, qualora fossero pagati compensi straordinari per smaltire l’arretrato, sarebbe stata applicata l’aliquota fiscale agevolata (circa metà dell’ordinario).

Con la risposta di consulenza giuridica n.2 del 3 febbraio 2025 l’Agenzia ha escluso che l’agevolazione che fosse riconosciuta ai dirigenti e operatori sanitari delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale possa estendersi anche agli operatori del comparto privato, ancorché accreditati.

L’Agenzia si appella al testo letterale della norma, che si riferisce al personale dipendente dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, non consentendo interpretazioni estensive.

Certamente la lettera della legge darebbe ragione all’Agenzia, ma appare difficile comprendere perché il compenso per lo straordinario svolto da un infermiere dell’ospedale pubblico deve subire una imposizione significativamente minore del compenso per lo stesso straordinario che viene svolto da operatori di pari qualifica ma in una clinica convenzionata.

Si sente odore di violazione costituzionale del principio di eguaglianza, e appare sorprendente che l’Agenzia, tanto attenta al invocare i principi della nostra Carta fondamentale quando si deve giustificare la tassazione non senta la stessa urgenza in materia di imposizione dei compensi aggiuntivi!

A differenza della Corte di Cassazione, che ha tempi biblici, la Corte Costituzionale di solito decide rapidamente, e non saremmo stupiti di riportare tra qualche mese la correzione dell’interpretazione preferenziale che abbiamo commentato.

Magari “Pubblico” è più socialmente gradevole di “Privato” ma questo non può essere codificato in una differenza di tassazione che non abbia altra giustificazione se non la qualificazione del datore di lavoro.

Magari anche nel mondo fiscale dobbiamo ritenere che “La legge è uguale per tutti”

 

Gazzetta Tributaria 18, 06/02/2025

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