28 Gen QUANDO IL FISCO È “AMICO” (Gazzetta Tributaria n.14/2025)
14 – Una recentissima risposta dell’Agenzia, tutta dalla parte del contribuente presenta un’altra immagine del mondo tributario.
A volte si ironizza sul concetto di FISCO AMICO, o sulla pretesa di far passare per tale con interviste sponsorizzate qualche discutibile provvedimento magari ricco solo di complicazioni.
Con sorpresa, quindi, abbiamo potuto verificare che se vuole il Fisco può veramente comportarsi da “amico” e quindi consentire al contribuente di conoscere con chiarezza le circostanze e realizzare un legittimo risparmio (addirittura l’annullamento) di imposta.
La risposta ad interpello n. 10 del 24 gennaio 2025 risolve totalmente a favore dell’interpellante una situazione per un verso peculiare, ma per l’altro verso non insolita.
Infatti un proprietario di immobile riferisce di averlo comperato meno di cinque anni fa, e che non appena superato il periodo di “franchigia” di cinque anni intende venderlo, dato che nel frattempo lo stesso immobile ha cambiato destinazione da C/2 – magazzino a A/3 – abitazione con una variazione “senza opere”.
La preoccupazione del proprietario è che il periodo di cinque anni debba essere conteggiato dall’ultima variazione catastale (cambio di destinazione) e quindi i tempi si dilatino.
Intanto vorrebbe far firmare un compromesso di cessione, con pagamento di una significativa caparra, giungendo alla stipulazione del rogito di vendita solo dopo il decorso del periodo quinquennale di osservazione.
Con precisione quasi chirurgica l’Agenzia sottolinea come il possesso (infra o ultra quinquennale) non sia interessato da variazioni catastali che riguardano solo la consistenza del bene ma non la titolarità, e il cambio di categoria, e quindi di utilizzo, senza lavori che stravolgano l’immobile non rappresenta un momento di frattura nel decorso dell’ininterrotto possesso.
Altrettanto quell’agile risposta (una volta tanto una risposta in poco più di quattro pagine, e non trattati boriosi) sottolinea come la plusvalenza, eventualmente imponibile, di cui all’art.67 TUIR si genera quando viene trasferita la proprietà dell’immobile, con un contratto avente effetti reali e che consenta la trascrizione nei pubblici registri, e non con un contratto avente rilevanza solo come obbligazione personale come un compromesso con versamento di una caparra.
E anche FISCO OGGI, commentando questa pronuncia, non insinua che vi possa essere un intento elusivo nel comportamento del proprietario, circostanza insolita dato che, almeno da parte dell’Agenzia, una presunzione di elusione non si nega mai!
Magari è solo una speranza ma rassicura pensare che con la riforma tributaria si possa avere anche un rapporto meno rigido con l’Amministrazione, che accetti le normali situazioni di vita.
Gazzetta Tributaria 14, 28/01/2025
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