CONTRIBUTO UNIFICATO: UN ELEMENTO QUASI “RANDON” NEL PROCESSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.10/2025)

CONTRIBUTO UNIFICATO: UN ELEMENTO QUASI “RANDON” NEL PROCESSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n.10/2025)

10 – Nonostante gli anni trascorsi sono ancora molte le incertezze riguardo a questo aspetto marginale ma fastidioso del processo tributario.

 

C’era una volta……… non già il bel principe ma il bollo, il diritto di cancelleria la carta bollata e simili in tutti i processi, e anche in quello tributario.

Dal 2011 il processo tributario si è modernizzato cancellando tutti questi orpelli e stabilendo un diritto proprio, unico per ogni causa e per ogni grado e legato al valore della stessa.

Il CUT (contributo unificato tributario) rappresenta una sorta di tassa di ingresso per il processo, ma certamente ha semplificato la gestione dei fascicoli (basta una ricevuta singola e non si devono calcolare pagine, righe e simili per definire il bollo).

Ma siccome le semplificazioni sembrano un corpo estraneo al nostro sistema burocratico, ecco che sono sorte le varie contestazioni, con specifiche cause, sulla base impositiva del CUT: il valore della lite.

La gestione del CUT è affidata all’ufficio di Segreteria di ogni Corte di Giustizia Tributaria, ed ecco un fiorire di diverse interpretazioni sulla determinazione del valore della controversia, come dovrebbe essere definito dalla legge (art.12, c.2 D.Lgs 546/92).

In casi difformità di valutazione la controversia sulla misura del CUT diviene una normale causa tributaria, tanto che come vedremo può essere interessata sino la Cassazione!

Le controversie in genere riguardano la determinazione del valore in caso di liti “complesse”, e avendo un centinaio di Corti Tributarie in Italia possono esservi un centinaio di diverse valutazioni sulle dimensioni del tributo!

La Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere una vertenza per CUT e con l’ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 ha dato torto al Ministero delle Finanze (le segreterie sono diretta emanazione del Ministero, e non hanno rapporto con le Agenzie) riconoscendo, come anche già avvenuto nei due gradi di merito, che il valore della lite è pari alla domanda che viene rivolta al Giudice, a prescindere dalla dimensione dell’atto che contiene il provvedimento contestato (si pensi ad una intimazione di pagamento in cui vengono contestate, perché prescritte, solo alcune cartelle: la base non può essere l’intera intimazione!).

Questo è un concetto base che qualunque studente di procedura civile ha ben chiaro, ma che non regola, spesso, il comportamento delle Segreterie delle Corti Tributarie.

La pronuncia merita una sottolineatura perché si discuteva di un contributo CUT dovuto di € 250, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è stato condannato a pagare spese di lite per quasi € 1.000.

Un tipico esempio di cattiva gestione dell’economia processuale!

 

Gazzetta Tributaria 10, 15/01/2025

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