19 Dic OBBLIGO TRIBUTARIO RECIPROCO! (Gazzetta Tributaria n.171/2024)
171-L’ omesso versamento di imposte viene stemperato dal mancato incasso.
Spesso si sottovaluta il fatto che l’obbligo tributario (documentare, dichiarare, pagare e così via) è accompagnato da pesanti vincoli penalmente sanzionati; un apposito decreto (n.74/2000) formula tutte le fattispecie di reati tributari che vengono di solito identificati con l’evasione o l’utilizzo di documenti falsi, ma comprendono anche il mancato pagamento di quanto dovuto, se vengono superate certe soglie quantitative di procedibilità.
Di particolare rilevanza è il mancato versamento dell’IVA, anche perché si possono determinare omissioni importanti data l’aliquota del 22%.
Una recente sentenza della Cassazione Penale apre uno spiraglio sulla responsabilità dell’imprenditore che non versa l’IVA a seguito del mancato incasso di fatture regolarmente emesse.
Infatti con sentenza n. 41238 del 1° ottobre 2024 è stata riconosciuta come esimente la rilevanza del blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione che ha riguardato un imprenditore edile che si è trovato nell’impossibilità di versare l’IVA sulle fatture emesse.
Constatare che la Suprema Corte considera elemento determinante per la responsabilità del contribuente il blocco degli incassi, specialmente se questi dovevano essere effettuati dalla Pubblica Amministrazione, suggerisce di valutare l’effettiva portata dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) che all’art.8, primo comma recita: “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
Sarebbe certamente semplice per il contribuente che vanti un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione proporre detto credito in compensazione, almeno per l’IVA dovuta alla stessa Pubblica Amministrazione: un credito verso lo Stato offerto in pagamento di un debito verso lo Stato!
Forse è troppo semplice, forse è utopia perché la differenza temporale tra i pagamenti del contribuente e l’esazione di un debito verso lo Stato generano un flusso positivo che nella contabilità per cassa ha valore assoluto.
Ma piace l’idea di proporre una provocazione, chiedendo, per altro, l’applicazione di una legge, lo Statuto; potrebbe essere una vera e propria rivoluzione affermare l’esistenza di un obbligo “tributario” reciproco tra Stato e Contribuente, ma le leggi esistenti lo prevedono!
Oppure è solo un momento di distrazione nell’avvicinarsi del periodo feriale.
Gazzetta Tributaria 171, 19/12/2024
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