MAGARI ……. CI PROVO! (Gazzetta Tributaria n.170/2024)

MAGARI ……. CI PROVO! (Gazzetta Tributaria n.170/2024)

170-La speranza del risparmio, o la non spesa, fiscale, crea stimoli di fantasia sorprendenti!

 

La lettura delle risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli deve essere vista anche come un ritratto della sensibilità fiscale della società, ed ecco che, al di là del più raffinato tecnicismo, si scorgono immagini di proposte di comportamento che sembrano una moderna rappresentazione di quel mondo che ……ci tenta…… magistralmente descritto da Eduardo De Filippo e Totò.

Questa almeno è l’immagine che appare, con le debite variazioni e cautele dovute ai mutati strumenti della società, dalla risposta n. 254 del 12 dicembre 2024.

La fattispecie descritta sommariamente è questa: un contribuente persona fisica è proprietario di quote di importante valore di S.R.L.; un’altra sua società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale (nuova denominazione del Fallimento) e in questa procedura si è iniziata una azione di richiesta di danni verso il contribuente che era amministratore della fallita.

Per evitare azioni risarcitorie dirette a carico del suo patrimonio il contribuente offre al fallimento una parte delle quote delle S.R.L. possedute.

La successiva negoziazione con la procedura porta a ritenere più praticabile la strada della vendita a terzi dell’intero pacchetto di quote da parte del contribuente e versamento alla procedura della parte pattuita del ricavato.

Dal punto di vista sostanziale le due fattispecie potrebbero essere considerate equivalenti, ma dal punto di vista formale la situazione cambia decisamente: nel primo caso il contribuente (privato) si spoglia a titolo risarcitorio, di parte delle quote, e la perdita di patrimonio non ha risvolti fiscali; nel secondo caso il contribuente realizza una vendita di partecipazioni, genera una plusvalenza imponibile e versa parte del ricavato (netto) alla procedura fallimentare a titolo risarcitorio.

Ecco allora che il nostro contribuente……ci prova e chiede all’Agenzia se la sostanziale similitudine, più che altro pragmatica, delle operazioni può condurre ad evitare la tassazione della plusvalenza sulla parte di provento dalla cessione delle quote il cui ricavato sarà versato al fallimento.

E’ quasi sorprendente che l’Agenzia, Direzione Generale Persone Fisiche, ci metta sei pagine per negare l’equivalenza fiscale, che anche uno studente del primo anno ha ben chiaro! , ma poi si rileva, che per quattro pagine viene trattata la procedura di rivalutazione agevolata delle quote, quasi un invito indiretto a pagare l’imposta sostitutiva e mettersi l’animo in pace!

Ci aveva provato, ma non è andata bene!

 

Gazzetta Tributaria 170,16/12/2024

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