03 Dic SCUSATE – PARLIAMO DI NOI! (Gazzetta Tributaria n.164/2024)
164 – È stato presentato in Parlamento il testo della proposta di nuova legge professionale dei Dottori Commercialisti, legge che potrebbe diventare effettiva nel 2025.
La professione di dottore commercialista ha avuto una genesi sempre incerta e dai contorni sfumati.
Da quasi un secolo si era sentita la necessità di regolare con un Albo ufficiale una professione “tecnico/giuridica” che si occupasse di economia, fiscalità e controlli, ma questa necessità era accompagnata dal timore di attaccare riserve di specialità che avevano alle spalle secoli di tradizione: si pensi al notariato, all’avvocatura, ai geometri (in molte parti d’Italia ancora oggi le denunce di successione le fanno i geometri!)
E’ ancora viva nella memoria un intervento del Ministro delle Finanze degli anni ’80 BRUNO VISENTINI che a un Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti affermò di avere presente che mentre Cicerone interveniva in Senato per affermare le leggi i “conti” li tenevano gli schiavi! volendo sottolineare la supremazia dell’avvocatura nei confronti dei “contabili”.
Eppure la professione di Commercialista, senza esclusive e senza riserve di specialità è andata mano a mano affermandosi nel tempo come garanzia di professionalità e competenza, pur con la fenomenale concorrenza delle grandi società di revisione e di certificazione (attualmente le BIG THREE con decine di migliaia di dipendenti e attività mondiali).
L’evoluzione degli strumenti operativi, delle norme specifiche, della stessa società civile richiede un adeguamento ed una modernizzazione della legge professionale anche per la categoria dei Commercialisti.
La precedente legge trova a fondamento certamente, nel diverso e più semplice panorama del secolo scorso.
Siamo sempre stati sostenitori della necessità di una specifica competenza, approfondita, in materia fiscale, che consideriamo campo di elezione dell’attività del commercialista, e in questo spazio un angolino minore era rappresentato dalla “rappresentanza e difesa del contribuente”, funzione per altro condivisa con svariate categorie di professionisti e lavoratori autonomi, e vi sono addirittura richieste da parte di operatori non abilitati (LAPET) di essere ricompresi tra i soggetti ammessi.
Con indubbia soddisfazione abbiamo rilevato che la nuova proposta – approvata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti il 19 novembre 2024 e quindi espressione della nostra volontà ufficiale – all’art. 1bis – OGGETTO DELLA PROFESSIONE – pone alla lettera a) l’assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria.
Da qualificati come schiavi dediti alla tenuta dei conti (alla memoria di Bruno Visentini) siamo saliti alla funzione primaria di difensore del contribuente che viene messa al primo posto nelle prerogative professionali, e spesso su queste pagine abbiamo sottolineato come di difesa tecnica vi sia assolutamente bisogno perché la parte pubblica a volte percorre strade ardue e ingannevoli pur di conseguire il gettito previsto.
Spesso il riconoscimento di fatto della qualità nella difesa avveniva dagli apprezzamenti di controparte; e vedere l’indicazione, nella bozza di legge professionale approvata dal Consiglio Nazionale, che il primo dei campi di esercizio dell’attività professionale del commercialista è quello di difensore tributario appare un giusto riconoscimento anche ai nostri cinquant’anni di professione.
Gazzetta Tributaria 164, 03/12/2024
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