02 Dic REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI, NON C’E’ DUBBIO: È FARSA! (Gazzetta Tributaria n.163/2024)
163 – Una simile confusione provoca l’intervento dei Ministri per cercare di dissipare nebbie forse infette.
La GAZZETTA TRIBUTARIA non è mai stata leggera nel criticare le norme sull’obbligo di denuncia al Registro Imprese del titolare effettivo di società ed enti, e la speranza di avere pubblicato l’ultima critica neanche due mesi fa (GAZZETTA TRIBUTARUIA n. 147/24) è rimasta vana.
Nell’intervento richiamato si poneva il dubbio tra il balletto rituale e la farsa, ma oggi non vi sono più incertezze: è farsa!
Nonostante l’intervento (due mesi fa) del Consiglio di Stato che ha impacchettato tutte le norme chiedendo lumi alla Corte Europea assistevamo ai comportamenti più difformi da parte dei conservatori dei Registri Imprese (ce ne è uno presso ogni Camera di Commercio), con accettazione di atti sospesi!, con minacce di sanzioni per errori o carenze – riguardando una norma non operativa si tratta di abusi! – con verifiche e richieste di spiegazioni.
Sono dovuti intervenire i Ministri delle Finanze e dell’Industria, sollecitati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per far emanare dal Presidente di UNIONCAMERE il 29 novembre scorso una direttiva rivolta a tutti i Conservatori dei Registri Imprese che a chiare lettere afferma che la normativa sulla denuncia del Titolare Effettivo di società ed enti è sospesa.
Eppure non ci voleva molto per comprendere che una normativa sospesa e rinviata alla Corte Europea per avere chiarimenti sull’effettività dell’applicazione non può essere considerata vigente e applicabile!
Ribadiamo che il presupposto dell’obbligo è errato: gli atti della società fanno fede a prova di falso, e quindi non ha senso chiedere la conferma che quello che ha riportato il notaio sull’atto costitutivo è vero.
Ma il nuovo “adempimento”, ancorché stravagante, aggiunge potere inquisitorio ai burocrati, e in quanto tale veniva mantenuto in vita nonostante le tante voci contrarie che si levavano, prima tra tutti il fatto che il suggerimento della Comunità Europea era del 2015, e l’applicazione in Italia, con scadenze brucianti ed a volte retroattive, è di questi mesi!
Speriamo di poter definitivamente cessare di affliggere ai nostri lettori questi commenti desolati sulla resistenza – potrebbe sembrare eroica se non fosse rivolta ad una formalità inutile! – di un adempimento che ha generato solo sconcerto e sarà, certamente di disagevole applicazione (la firma digitale generalizzata!), e invece rivolgere l’attenzione alla riforma fiscale che verrà (non sta ancora venendo!).
Gazzetta Tributaria 163, 03/12/2024
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