PESTARE L’ ACQUA NEL MORTAIO. (Gazzetta Tributaria n.162/2024)

PESTARE L’ ACQUA NEL MORTAIO. (Gazzetta Tributaria n.162/2024)

162 . Anche la Cassazione si “perde” nell’ inseguimento dell’ adempimento inutile!

 

A volte i formalismi di certe norme e certe interpretazioni prevalgono sul pragmatismo e conducono a risultati che ricordano il vecchio detto: “E’ come pestare l’acqua nel mortaio”, la quintessenza dell’inutilità.

Questo, almeno, si può ricavare dalla ordinanza n.28091 del 31 ottobre 2024 della corte di Cassazione, ripresa con la consueta parzialità da FISCO OGGI.

Una società sportiva dilettantistica emette nel 2006 una fattura (di ben 50.000 euro + IVA!) per pubblicità effettuata nel 2005; non tiene scritture contabili, non dichiara nulla (dato che non vi è stata contestazione sull’IVA viene da pensare che questa sia stata versata, e allora gli adempimenti ci sarebbero stati!); l’Agenzia emette un avviso di accertamento induttivo per reddito d’impresa per l’anno 2006 contestando l’omissione delle scritture contabili e della dichiarazione dei redditi; la società sportiva ottiene ragione nei due gradi di giudizio di merito, l’Agenzia ricorre in Cassazione che con l’ordinanza in oggetto, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza della Commissione Regionale e rinvia  alla stessa.

Nella sommaria descrizione dei fatti di causa si ricava una successione di avvenimenti che vengono ora riassunti: i punti fermi, ben noti ai commercialisti, sono che le associazioni sportive dilettantistiche che optino per il regime fiscale agevolato non sono tenute alla redazione delle scritture contabili; per le società sportive dilettantistiche i proventi “diversi” entro certi limiti, ben superiori alla cifra in gioco, non sono “ricavi”; quindi la società sportiva non avendo ricavi non può produrre reddito; solo i soggetti obbligati alla tenuta dei registri contabili devono presentare le dichiarazioni anche in assenza di reddito (art.13/600); dalla sentenza della Regionale non si comprende bene che cosa sia successo e quindi ecco che la Cassazione rinvia la causa al giudice di merito per rinnovare gli accertamenti.

A volte siamo maliziosi, ma FISCO OGGI offre spesso un’interpretazione “pro domo sua” delle varie pronunce della Cassazione e in questo caso esce con il titolo “Regime contabile agevolato per le Asd, sì ad obblighi contabili e dichiarativi” mentre come abbiamo visto la stessa Cassazione non riesce a risolvere il problema e non pronuncia in alcun senso.

Oltre tutto appare incerto anche il riferimento temporale, perché se la pubblicità è stata svolta nel 2005 la competenza (se si tratta di ricavi commerciali) dovrebbe essere di quell’anno, e non del 2006 di cui si controverte!

Quindi almeno quattro gradi di giudizio, saranno trascorsi alla fine venticinque anni, un’attività intensa specialmente da parte dell’Avvocatura di Stato che difende l’Agenzia, per sentire affermare, probabilmente, che lo sport dilettantistico deve essere sostenuto anche al di là delle formalità richieste a volte in ottica miope dal Fisco.

Quando la nonna citava quell’acqua che viene pestata nel mortaio non sapeva che quest’esercizio sarebbe arrivato fino al Supremo Tribunale di Cassazione, che nel caso si sarebbe emozionata, ma quando si commentano certe situazioni il ricordo corre veloce all’infanzia ed ai proverbi dei nonni!

 

Gazzetta Tributaria 162, 02/12/2024

 

 

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