L’ IRAP E IL LAVORO AUTONOMO: UNA CONTROVERSIA INFINITA (Gazzetta Tributaria n.153/2024)

L’ IRAP E IL LAVORO AUTONOMO: UNA CONTROVERSIA INFINITA (Gazzetta Tributaria n.153/2024)

153 – Rimane invariato il convincimento, errato, dell’Agenzia nel pretendere di assoggettare ad IRAP, comunque, il reddito di lavoro autonomo.

 

 Come in un ritornello ogni tanto ritorna il tema del difficile rapporto tra l’imponibilità IRAP e l’esercizio di attività autonoma individuale, senza una propria organizzazione.

L’argomento dovrebbe essere oramai definito nelle sue componenti principali: l’attività senza autonoma organizzazione che faccia capo al lavoratore non produce reddito rilevante ai fini IRAP, ma vi sono ancora sacche di resistenza come dimostra la necessità della Cassazione di tornare, spesso, sull’argomento.

Da ultimo abbiamo una recentissima pronuncia l’ordinanza n. 27261 del 21 ottobre 2024 che ancora una volta afferma quanto sopra ripreso, ma con due particolarità che la rendono degna di nota.

La vicenda è quella consueta: un professionista collabora in esclusiva con una società di revisione, una delle big three nel mondo, e il compenso ricevuto è la sua unica fonte di reddito.

Chiede il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2013 e 2014 ma non ottiene ragione nei gradi di merito e ricorre in Cassazione avanti la quale anche l’Agenzia si costituisce con controricorso (non molla mai!)

Con la pronuncia indicata la Cassazione ribadisce il diritto del contribuente al rimborso affermando un deciso principio di diritto: “l’esercizio di una attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo costituto dall’autonoma organizzazione ai fini IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata ma è necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso…..”

Viene in mente la posizione dei consulenti finanziari che normalmente si appoggiano agli uffici comuni gestiti dalla banca o dalla finanziaria mandante; il medico che opera presso una casa di cura, certamente organizzata ma a cui lui presta solo la propria attività professionale, e gli esempi potrebbero essere molti, sempre con l’esclusione di organizzazione autonoma.

Ribadisce la Cassazione che in questi casi non esiste l’autonoma organizzazione rilevante, e insistendo su questa erronea posizione l’Agenzia viene anche condannata alle spese di lite.

Una nota positiva, in termini procedurali, riguarda la durata di questo processo, a differenza di tanti esempi di tempi biblici: la sentenza di primo grado è del 2021; quella di appello del 2022, il ricorso in Cassazione del 2023 e la camera di consiglio di decisione a Roma del 2024: percorrere tre gradi di giudizio in quattro anni sembra una velocità da “marziani”!

Questo è un giusto processo!

 

Gazzetta Tributaria 153, 30/10/2024

 

 

 

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