25 Ott L’ AGRITURISMO DI LUSSO NON PERDE I BENEFICI DELLA RURALITA’ (Gazzetta Tributaria n.150/2024)
150 – Una interpretazione del significato proprio delle parole porta a conclusioni insolite anche in materia di imponibilità IMU e non solo.
A volte vi sono particolari di interpretazione che sono più consueti di altri, e certamente queste pagine hanno riportato spesso il richiamo all’art. 12 delle preleggi sul significato proprio delle parole.
Questa raffinatezza, però, è la chiave per comprendere una vicenda che altrimenti sembrerebbe stravagante, e che in questi giorni grigi ci riporta anche all’atmosfera delle vacanze!
Stiamo parlando della possibilità di convivenza della qualifica catastale di A/8 (villa) con i benefici per i fabbricati rurali.
E’ intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22674 del 12 agosto 2024 per precisare che l’utilizzo a fini agricoli di un immobile supera l’eventuale classificazione catastale confliggente.
Il problema riguardava una azienda agricola toscana, in forma di società di capitali, che nell’esercizio dell’attività agricola (incontestata) gestisce anche un agriturismo in locali di una villa classificata catastalmente appunto in A/8.
Con una lunga sentenza la Cassazione distingue tra impossibilità di riconoscere la caratteristica di ruralità ad un immobile adibito ad uso abitativo se classificato in A/1 o A/8, ma anche questi fabbricati possono essere utilizzati nell’ambito della attività agricola diventando strumentali e quindi superando i divieti indicati.
Infatti il decreto legge 159/2007, art.42bis, specifica che deve essere riconosciuto il carattere di ruralità strumentale alle costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola se destinate:” ….e) all’agriturismo. “.
Quindi non può essere riconosciuto il carattere di rurale all’immobile adibito solo ad abitazione (dell’agricoltore o dei dipendenti o di terzi) se identificato catastalmente nelle categorie A/1 o A/8, ma tale carattere invece viene attribuito all’immobile, inserito nelle stesse categorie catastali ma utilizzato come agriturismo, in quanto tale attività viene espressamente riconosciuta come “agricola” e in quanto tale comporta un attribuzione in via prevalente della ruralità strumentale e quindi l’esenzione da IMU e così via.
In sostanza il concetto di fabbricato abitativo non deve avere riguardo solo alla capacità di alloggio dello stesso, ma è necessaria anche un’indagine estesa ai presupposti di tale utilizzo, perché se siamo in presenza di una attività rivolta ai terzi “turisti” diviene prevalente la strumentalità del bene rispetto alle sue caratteristiche oggettive.
L’agricoltore, quindi, non può abitare in una villa “rurale” ma questa invece può essere affittata agli ospiti dell’agriturismo!
Rimane il dubbio: se l’ospite dell’agriturismo soggiorna a lungo (magari un anno!) siamo in presenza di una locazione o di un esercizio para-alberghiero? Ma forse è meglio non esagerare nel porsi complessi quesiti!
Gazzetta Tributaria 150, 25/10/2024
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