SE SCAPPI TI INSEGUO! (Gazzetta Tributaria n.146/2024)

SE SCAPPI TI INSEGUO! (Gazzetta Tributaria n.146/2024)

146 – La responsabilità del socio della società estinta permane anche dopo la cancellazione di questa dal registro imprese, sia pure con qualche limitazione.

  

Si ripetono le pronunce delle Corti di Giustizia, e della Cassazione che ribadiscono la responsabilità del socio di società dopo la cancellazione dell’ente dal Registro Imprese a seguito della conclusione della liquidazione.

La diffusa presunzione di effetto ‘tombale’ della cancellazione della società viene quindi sempre più spesso incrinata.

Già da tempo si è fatta strada la convinzione, giudizialmente sostenuta, che con la cancellazione della società vi sia un effetto ‘successorio’ a carico dei soci che sono tenuti a succedere nei rapporti non esauriti al momento della cancellazione.

In base a questo assunto qualche giorno fa la Corte di Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 che legittimamente l’Agenzia aveva notificato a un socio di società cancellata dal Registro Imprese un avviso di accertamento relativo ad una rettifica del reddito della società riferito a quando era attiva.

Le Corti di Merito hanno dato prima torto e poi ragione al contribuente che assertiva la propria estraneità al rapporto accertato, ma la Cassazione con la pronuncia in oggetto ha ribadito che i soci della società cessata succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, salvo il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono (eventuale provento ricevuta in fase di chiusura o antecedente)

Nel caso de quo la sentenza del II° Grado, che annullava l’accertamento è stata cassata con rinvio, per accertare la eventuale responsabilità patrimoniale dell’ex socio, salviamolo quindi il procedimento di notifica allo stesso che viene ritenuto corretto da parte del Supremo Collegio.

L’ex socio di società estinta, allora, non può pensare di essere tranquillo, dato che avrà l’obbligo di difendersi per quanto riguarda gli aspetti formali; altro argomento è la possibilità di eseguire l’azione di riscossione nei confronti del patrimonio dell’ex socio, se dalla società non ha percepito utilità.

Ma a questo riguardo interviene la presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base azionaria, quando vengono accertati maggiori ricavi (magari solo presunti).

Stante l’automatismo del rapporto società – utili presunti – socio questi dovrà difendersi anche dall’esecuzione, magari dopo decenni che la società è cancellata!

Al socio che si era illuso della dizione “responsabilità limitata”, per azione dell’Agenzia si deve riferire il titolo: Anche se scappi, quindi sarai inseguito a lungo!

Nel caso citato, infatti, l’accertamento si riferisce all’anno 2006 e siamo ancora in ballo!

 

Gazzetta Tributaria 146, 18/10/2024

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.