DALLA BEFANA A BABBO NATALE (NEL CAMBIO CI PERDE SOLO IL DATORE DI LAVORO!) (Gazzetta Tributaria n.143/2024)

DALLA BEFANA A BABBO NATALE (NEL CAMBIO CI PERDE SOLO IL DATORE DI LAVORO!) (Gazzetta Tributaria n.143/2024)

143 – Il decreto Omnibus delinea un bonus di fine anno per i lavoratori dipendenti con confini imprecisi.

 

Una certa iconografia classica ci rappresenta il periodo natalizio come una sorta di spazio magico in cui avvengono anche i miracoli.

Forse sarà il richiamo a questa atmosfera ma basta citare il Bonus natalizio perché un miracolo subito si materializzi!

La legge di conversione del decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stata pubblicata l’8 ottobre 2024, e dopo due giorni, il 10 ottobre 2024 è già stata emanata la circolare esplicativa n.19 tutta dedicata al Bonus “Natale”, quell’integrazione del reddito di lavoro dipendente che dovrebbe essere corrisposta quest’anno con la 13° mensilità a dicembre 2024.

Pensare che la Direzione Centrale Coordinamento Legislativo dell’Agenzia delle Entrate in due giorni sia stata in grado di predisporre e coordinare una circolare di 12 pagine di commento alla norma appare certamente la realizzazione d’un miracolo, quello di Natale ’24!

Naturalmente la cassa di risonanza dell’Agenzia – FISCO OGGI – non è da meno ed è pronto lo stesso 10 ottobre 2024 (stesso giorno di pubblicazione della circolare!) a diffondere una nota giornalistica sulle spiegazioni riguardanti il Bonus Natale.

Probabilmente la circolare è stata redatta in fretta e senza prestare le dovute attenzioni all’uso dei termini ed alla descrizione delle fattispecie, perché si perde per pagine nel tentare di chiarire una delle fattispecie più controverse: il Bonus spetta al lavoratore che abbia coniuge e almeno un figlio a carico, e un reddito inferiore ad un certo ammontare; ma è sul carico di famiglia che il legislatore si confonde, cercando di definire una famiglia mono genitoriale con una serie di distinguo che formeranno oggetto di critiche e reazioni (sembra che il classico caso del figlio di genitori separati o divorziati, minore, che conviva con uno di questi essendo l’altro genitore residente altrove faccia perdere il bonus al genitore convivente perché non sarebbe una famiglia mono genitoriale, essendo il ragazzo riconosciuto da entrambi!).

La Circolare si addentra poi sulla rilevanza del rapporto affettivo di un genitore che abbia o meno dichiarato all’anagrafe comunale (ma che centra?) detto rapporto con una terza persona!

Non possiamo che augurarci che, con migliore ponderazione e rivedendo i vari passaggi, la circolare venga integrata con ulteriori spiegazioni.

Ma è la parte finale della circolare che ha provocato il titolo polemico, perché a pag. 11 compare l’affermazione che…il sostituto d’imposta verifica …. la spettanza dell’indennità e qualora la stessa risulti non spettante provvede al recupero del relativo importo.

Quindi una funzione di stampo squisitamente accertativo viene delegata al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che rischia di trovarsi, a volte, anche in posizione antagonista nei confronti del proprio dipendente, e tutto questo solamente per norme poco chiare e di difficile applicazione!

Oltre che dover svolgere una funzione para-statale senza vedere riconosciuti costi e spese, e con il rischio di non riuscire a recuperare dal dipendente quell’indennità corrisposta ma non spettante.

Il miracolo non è per il datore di lavoro e la fretta rischia di fare brutti scherzi!

 

 

Gazzetta Tributaria 143, 12/10/2024

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.