LA CASA NON SI DEVE TOCCARE! (Gazzetta Tributaria n.142/2024)

LA CASA NON SI DEVE TOCCARE! (Gazzetta Tributaria n.142/2024)

142 – La manovra economica potrebbe interessare talune tassazioni di immobili e si scatena la polemica.

 

L’Italia è tra le nazioni che hanno la maggior frammentazione della proprietà immobiliare: quasi metà delle famiglie italiane sono proprietarie della casa di abitazione, e le seconde case sono innumerevoli.

Naturalmente la proprietà immobiliare è soggetta a tributi vari, sia diretti (IRPEF) che locali (IMU) che di trascrizione (Registro e Successione).

Il mondo immobiliare è stato interessato negli ultimi anni da quella “follia” legislativa che è stato il BONUS 110 % e SUPERBONUS, voluto sciaguratamente dal Movimento Cinque Stelle e che condizionerà per molti anni i conti della Nazione; sta di fatto che nei casi ordinari taluni (molti) immobili sono stati ristrutturati, migliorati e energeticamente adeguati a spese della collettività, senza un investimento diretto del proprietario che invece ne gode del beneficio.

Il Ministro Giorgetti, nell’indicare le linee guida della nuova manovra economica 2025 ha accennato ad un riordino della tassazione degli immobili e si è scatenata tutta la più violenta polemica, perché, dopo la MAMMA, la casa è il secondo tabù non avvicinabile!

Naturalmente le opposizioni, con la miopia tipica dei tribuni, hanno una platea consenziente quando affermano che la casa non si deve toccare, e le maggiori risorse devono essere cercate altrove.

Ma, senza scomodare l’art. 53 della Costituzione, che giustificherebbe un aumento delle imposte se la tua casa è stata migliorata o ampliata a spese degli altri (la capacità contributiva è cresciuta), un certo ristorno sarà dovuto o si perde di vista la realtà.

Inoltre le polemiche non tengono conto della effettiva incidenza fiscale.

Tranne per i residenti in Ville o Castelli, o appartamenti di lusso,(che sono una assoluta minoranza) la casa di abitazione non fornisce reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (si dice comunemente che la prima casa è esente!); per le seconde case (bene voluttuario) se vi è stato un incremento di valore a spese della collettività dov’è lo scandalo nell’adeguamento delle rendite?; ai fini IMU ogni variazione non influisce sulla manovra perché è un tributo locale, e quindi non agisce nel bilancio dello Stato; inoltre la prima casa è normalmente esclusa anche da IMU!

Ai fini successori vi è ancora la franchigia fino a un milione di euro per le successioni dirette, e quindi la tassazione immobiliare riguarda casi marginali.

Si ipotizza un obbligo di variazione in aumento delle rendite catastali a seguito dell’intervento ex BONUS 110%; ma questo può riguardare solo le modifiche di volumetria, o gli spostamenti di mura interni; gli abbellimenti (rifacimento facciate), le ottimizzazioni energetiche, le sostituzioni di infissi, il rinnovo dei sanitari non hanno riscontro nelle rendite catastali.

E allora?

Certamente vi è una parte di immobili sconosciuti al fisco, e al catasto e per questi le rendite dovrebbero essere adeguate: case abusive, cantine diventate abitabili, nuovi vani ricavati nell’appartamento, recupero mansarde e così via, ma siamo in presenza di ipotesi marginali e atti dovuti.

Eppure la crociata: LA CASA NON SI TOCCA” rischia di distogliere l’attenzione da una oggettiva situazione di indebito vantaggio: la maggior parte degli interventi ex BONUS 110% ha consentito a singoli di beneficiare di migliorie o incrementi di valore del bene a spese della collettività; allora l’art.53 della Costituzione vorrebbe un interessamento di questi beneficiati nel contribuire al bilancio nazionale.

E lasciamo ai tribuni di gridare a vuoto!

 

Gazzetta Tributaria 142, 11/10/2024

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