CHI DORME PAGA LE IMPOSTE E LE SPESE! (Gazzetta Tributaria n.137/2024)

CHI DORME PAGA LE IMPOSTE E LE SPESE! (Gazzetta Tributaria n.137/2024)

137 – La mancata impugnazione di atti precedenti la cartella di pagamento rende improcedibile il ricorso contro l’esecuzione.

 

Litigare con il Fisco non è facile, e quando si pensa di avere ragione viene la tentazione di rinunciare ad impugnare intimazioni e diffide ritenute innocue, anche perché è noto che in genere il contribuente non viere risarcito delle spese di lite.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23346 del 29 agosto 2024 ha suonato un serio campanello d’allarme per i “pigri” condannando a pagare imposte e spese legali il contribuente che non aveva impugnato per tempo un’intimazione di pagamento e si è poi rivolto contro il pignoramento derivante dall’esecuzione di una cartella notificata male!

Riepiloghiamo brevemente la situazione: un contribuente riceve alcune intimazioni di pagamento riguardanti un credito erariale derivante da cartelle di pagamento non notificate e non reclama avverso tali intimazioni.

Si oppone invece agli atti esecutivi successivi (pignoramento presso terzi) e ottiene ragione dalle Corti di Merito che affermano essere prescritta la pretesa erariale.

A seguito del ricorso in Cassazione dell’Agenzia, la situazione viene ribaltata, con l’affermazione che “la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento da un lato rende irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle cartelle e dall’altro che al contribuente è ugualmente preclusa l’impugnazione del successivo atti di pignoramento”

L’accettazione silenziosa della intimazione di pagamento vale, secondo la Cassazione che cita ben 12 precedenti (!), la rinuncia alla vertenza sulla cartella e la successiva impugnazione di atti conseguenti diventa inammissibile.

Quindi viene rovesciata la storia processuale di questa vertenza, vengono cassate le due sentenze del merito e viene condannato il contribuente alle spese di Cassazione.

Ricordavamo nella Gazzetta Tributaria di settimana scorsa come vi siano indizi di crescita del contenzioso tributario a partire dall’anno 2024; certamente una pronuncia del genere, che viene naturalmente (e questa volta a ragione) enfatizzata da FISCO OGGI non fa che giustificare la crescita delle liti.

Il contribuente pigro, che ritenendo un atto totalmente infondato non lo oppone tempestivamente si preclude i successivi passi, anche se nel merito la vicenda fosse fondata, e quindi tra le righe si deve rilevare che vi è un invito a proporre ricorsi ed appelli.

Magari, prima o poi, un provvedimento di definizione agevolata arriva, e solo chi ha tenuto viva la controversia può beneficiarne.

Il pigro, invece, perde tutto!

 

Gazzetta Tributaria 137, 30/09/2024

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.