PIZZA E BIRRA …… O NO? (Gazzetta Tributaria n.126/2024)

PIZZA E BIRRA …… O NO? (Gazzetta Tributaria n.126/2024)

126 – Note a margine dell’ utilizzo delle presunzioni da parte dell’ Agenzia.

 

Le presunzioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per rettificare il reddito dichiarato dai ristoratori sono le più varie ed a volte hanno suscitato ilarità.

Tazzimetro, bottigliometro, tovagliometro, farinometro ecc. per indicare che venivano presi a riferimento i consumi di determinati prodotti (o la dimostrazione dell’utilizzo di tali prodotti – fattura della lavanderia) da cui desumere la quantità di ricavi effettuati, da confrontare con quanto dichiarato.

La nuova formulazione dell’art.7, c.5bis del decreto sul processo tributario, che impone all’Agenzia di “provare” in giudizio quanto affermato nell’atto impugnato dovrebbe togliere efficacia a tali strumenti di valutazione, che se utilizzati senza riscontri collaterali perdono di efficacia.

Evidentemente, trattandosi di situazioni “antiche” quando tale norma non esisteva nella forma attuale (l’anno accertato è il 2007), anche il solo tovagliometro è stato ritenuto elemento di prova valido, e questo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18975 del 10 luglio 2024.

Per altro è ben noto che tale tecnica è accetta in genere, ma in questo caso vi è una particolarità come spiegato in seguito.

La vostra attenzione viene però sollecitata da una circostanza che appare stravagante: la pizzeria controllata aveva subito una verifica da parte della Guardia di Finanza che ha rilevato difformità in ordine al consumo sia di tovaglioli che di bevande relativamente al fatturato dichiarato derivante dalle vendite, e concluse l’indagine proponendo una rettifica sulla base della media dei due importi di presunti maggiori ricavi à(molto rilevante quella del tovagliometro, minore quella del bottigliometro).

L’Agenzia delle Entrate non riconobbe la media, ma emise l’accertamento solo sulla base del tovagliometro, e tale comportamento è stato confermato nei giudizi di merito e in Cassazione!

Eppure è comune conoscenza e dato acquisito che la pizza si accompagna sempre con birra o vino, ma per la Cassazione si può anche mangiare senza bevanda!

Il nostro pizzaiolo dalla pizza asciutta è stato anche condannato a pagare le spese legali!

Eppure siamo convinti che una buona difesa articolata e la forza della nuova norma sulle prove – l’Agenzia deve provare in giudizio sulla base dei fatti di comune conoscenza – avrebbe reso più facile accettare “pizza e birra!” come tutti conoscono.

Invece la pronuncia definitiva esclude le bevande: niente pizza e birra!

 

Gazzetta Tributaria 126, 10/09/2024

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