02 Set SCUSATE ABBIAMO SBAGLIATO: LA SOCIETA’ ESTINTA TRASMETTE ANCHE LE SANZIONI. (Gazzetta Tributaria n.120/2024)
120 – Gli effetti della cancellazione della società a seguito dell’ estinzione non salvano gli ex soci dal debito per sanzioni tributarie.
Mentre si stanno apprezzando le modifiche introdotte dal nuovo decreto delegato sulle sanzioni tributarie interviene la Suprema Corte con uno sconcertante cambiamento di interpretazione che riguarda proprio tale componente del debito.
Riepiloghiamo, per quanto si evince, la situazione.
Una società, a seguito della fine della liquidazione viene cancellata dal registro imprese.
Gli anni di attività vengono accertati dall’Agenzia delle Entrate con avvisi notificati all’ex liquidatore ed agli ex soci della società; nel secondo grado del giudizio di merito veniva confermata la nullità dell’accertamento notificato all’ex liquidatore e, per quelli agli ex soci, l’inapplicabilità delle sanzioni.
Ricorre l’Agenzia e, incidentalmente, anche la parte privata.
Con ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024 la Corte di Cassazione, modificando il suo precedente orientamento, ha riconosciuto ipotizzabile una responsabilità degli ex soci di una società non solo nei confronti del debito tributario della stessa, ma anche per quanto riguarda le sanzioni connesse.
Il problema è tutto relativo alla natura della responsabilità degli ex soci, perché se questa deriva da una ipotesi “successoria” dopo la cancellazione (estinzione) della società dovrebbe trovare applicazione l’art.8 del D. Lgs.472/97 che esclude la trasmissibilità agli eredi dell’onere delle sanzioni.
Afferma la Cassazione che nel caso di società di tratta di una “successione sui generis”, per cui l’ex socio risponde dell’intero debito tributario, comunque si sia generato, e quindi non vi è più una differenza di “qualità” nelle somme dovute, ma vi è un unico debito monetario.
La sorpresa dell’interprete è che sino allo scorso anno ripetutamente la Cassazione aveva affermato che stante la natura “successoria” del debito eventuale dell’ex socio a questi, comunque, non potevano essere richieste sanzioni (da ultimo Cassazione n.24316 del 09/08/2023) – viene da pensare che il mese di agosto sia il preferito per queste complesse pronunce!
Per fortuna anche l’ordinanza del 2024 sottolinea come la responsabilità degli ex soci sia comunque nel limite di quanto percepito dalla liquidazione od eventualmente negli ultimi due esercizi antecedenti la liquidazione (art.36 D.P.R. 602/73), per cui se la liquidazione si è conclusa senza distribuzione le preoccupazioni per l’obbligazione solidale dovrebbero essere infondate.
Ma certamente vi sono continui segnali che fanno ritenere come la responsabilità limitata dei soci di società di capitali sia una specie di colabrodo che non offre ripari efficaci!
Se poi si considera che la vertenza che è stata oggetto di questo commento si riferisce all’anno 2005, e che la pronuncia della Cassazione è di rinvio, con almeno altri quattro anni per giungere ad una nuova conclusione, temiamo che i soci non potranno dormire sonni tranquilli per lungo tempo!
Gazzetta Tributaria 120, 02/09/2024
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