06 Ago LA LOTTERIA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE E RATE CONDONO (Gazzeta Tributaria n.117/2024)
117 – L’ Agenzia delle Entrate nega la possibilità di variare, secondo la successione temporale, il tasso di interesse di una definizione agevolata.
Forse la successione delle norme e degli accadimenti nel tempo fa svanire i ricordi, e quindi siamo abituati a ragionare del tasso di interesse legale come di una entità stabile; invece tale tasso ha avuto nel tempo una variabilità straordinaria, come una semplice ricerca ha confermato.
Dopo circa 40 anni di stabilità, dall’approvazione del Codice Civile (1942) al 1990 quando la misura rimase ferma al 5%, iniziano le montagne russe: si passa al 10% nei primi anni ’90, per scendere al 2,5% nel 2000 (è un quarto del precedente!); negli anni di stagnazione dal 2010 al 2020 il tasso varia dal 3% al minimo del 0,01% (anno 2021) per poi risalire all’1,25% (anno 2022) al quadruplo – 5% – nel 2023 e riscendere alla metà – 2,5% – nel 2024.
Come si vede tra il massimo e il minimo corre una differenza di mille volte (sia pure riferite ad anni diversi)
Dato che quasi tutti i provvedimenti di definizione agevolata, condono e simili, quando prevedono un pagamento rateale lo vincolano all’aggiunta degli interessi legali, è stato richiesto all’Agenzia se sulle rate deve essere applicato il tasso vigente all’atto del pagamento o quello iniziale, e quando si tratti di quello iniziale qual è il riferimento.
Data la variabilità riferita possono esservi aggravi ben diversi a seconda del momento di conteggio.
Con risposta n.168 del 5 agosto 2024 l’Agenzia ha formulato due principi, per altro non inaspettati, di stabilità.
Da un lato viene affermato che il tasso di interesse legale sulle rate del pagamento rateizzato di una definizione non possono essere variabili, ma è lo stesso per tutte le rate, qualunque sia la loro collocazione nel tempo; dall’altro si specifica che il tasso di interesse fisso applicabile è quello riferibile alla data di perfezionamento della definizione.
Il perfezionamento, per le ultime definizioni, avviene con il pagamento della prima rata, e quindi è la data del pagamento che determina il tasso di interesse applicabile a tutta la durata della procedura.
Questo vuol dire che a differenza dei mutui bancari, che spesso applicano tassi variabili, i pagamenti rateali nei confronti dell’Erario non risentono, nella misura degli interessi, delle variazioni finanziarie dei mercati.
Certamente sono ipotesi di scuola, ma a seconda che il pagamento della prima rata, per esempio, fosse avvenuto nel 2023 o nel 2024, magari con uno scarto di pochi giorni vi sarebbe stata una sensibile variazione nella misura degli interessi.
Forse anche nei rapporti con il Fisco ci vuole una buona dose di fortuna (oltre che un buon commercialista!)
Gazzetta Tributaria 117, 06/08/2024
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