LA CASA NUOVA E LA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE CI INSEGUE.(Gazzetta Tributaria n.116/2024)

LA CASA NUOVA E LA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE CI INSEGUE.(Gazzetta Tributaria n.116/2024)

116 – Attenzione a termini e formalità quando si cambia indirizzo e/o residenza.

 

Una recentissima pronuncia della Suprema Corte offre lo spunto per richiamare l’attenzione sui problemi di notificazione “fisica” di atti e cartelle (anche se con la progressiva diffusione dell’indirizzo digitale e l’attivazione della PEC individuale i problemi di reperibilità dovrebbero essere ridotti a fattispecie assolutamente marginali).

A volte basta lo scarto di un giorno per invalidare o confermare una notifica, come è avvenuto nel caso risolto dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 19238 del 12 luglio 2024.

Ricordiamo che vi è una norma di salvaguardia a favore dell’Agenzia, per le imposte dirette riportata all’art.60 del D.P.R. 600/73, e analoga per IVA, che ritarda di trenta giorni gli effetti della variazione anagrafica ai fini della notifica di atti.

Questo vuol dire che se cambio casa, magari anche città, le comunicazioni consegnate al vecchio indirizzo valgono fino al trentesimo giorno dalla trascrizione della variazione in anagrafe; a volte può essere veramente difficile verificare che cosa eventualmente si è tentato di notificare perché in assenza del destinatario viene solo lasciato un avviso e l’atto viene depositato presso l’Ufficio postale dove giace.

Inoltre si deve tenere presente che per disposizione generale del Codice Civile una notifica è effettuata, in caso di mancata consegna per compiuta giacenza, al decimo giorno dalla restituzione all’Ufficio Postale.

Un contribuente ha impugnato atti e cartelle notificate al vecchio indirizzo sostenendo che il decimo giorno di compiuta giacenza fosse scoccato dopo il trentesimo giorno dalla variazione anagrafica.

Inizia un tentativo di “gioco dei quattro cantoni”; ma le sentenze di merito danno torto al contribuente che ricorre in Cassazione ma senza fortuna: la Corte ritiene che sia validamente operata la notifica dell’atto che sia spedito (e non solo consegnato) entro il 29° giorno dalla variazione anagrafica dell’indirizzo.

È ovvio che un atto spedito il 29° giorno giungerà a destinazione (e così avvenne nel 2010, anno in cui avvennero i fatti in causa) dopo il trentesimo giorno dal trasferimento della residenza, ma la Corte di Cassazione ha attribuito efficacia costitutiva per la nuova relazione anagrafica alla spedizione dell’atto da consegnare con il vecchio indirizzo.

Quando si cambia casa, quindi, vi sono non solo le complicazioni del trasloco, ma anche per un mese l’attenzione a biglietti e cartoline eventualmente lasciate al vecchio indirizzo.

Una volta vi erano le mitiche portinaie ricordate anche in tanti libri del Commissario Maigret come preziose fonti di informazione e presidio, e certamente ci avrebbero avvisato, ma ora trovare uno stabile con portineria è un’eccezione, e il citofono non riceve atti!

Per un mese sarà necessario tornare spesso sui luoghi del passato (speriamo non con rimpianto!) per poter dormire sonni (fiscali) tranquilli.

 

Gazzetta Tributaria 116, 05/08/2024

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