LE FRONTIERE INTERNAZIONALI COMPLICANO LE NORMALI IMPOSTE. (Gazzetta Tributaria n.115/2024)

LE FRONTIERE INTERNAZIONALI COMPLICANO LE NORMALI IMPOSTE. (Gazzetta Tributaria n.115/2024)

115 – Il concetto di soggetto fiscalmente residente ha solo valenza istantanea e non retroattiva.

  

Certamente il sistema fiscale nel suo complesso è ricco di aree di dubbio, e quando poi intervengono le relazioni tra stati esteri la situazione si complica ulteriormente.

L’Agenzia delle Entrate contribuisce alla confusione con interpretazioni analogiche forse praticabili ma che suscitano perplessità.

Intendiamo rivolgerci al caso “risolto” con la risposta ad interpello n. 167 del 1 agosto 2024 che tratta il caso di relazione tra Italia ed Olanda per un soggetto che trasferisce la residenza da uno all’altro stato.

Semplificando la narrazione dei fatti, che nella risposta formale occupa tre pagine(!), un soggetto ha svolto in Italia, paese di residenza, un’attività di lavoro subordinato per una Fondazione Olandese per cinque anni.

Nel sesto anno, durante il mese di giugno il soggetto trasferisce la residenza in Olanda, e si iscrive all’AIRE e quindi secondo sia il TUIR italiano che le convenzioni contro le doppie imposizioni in quest’anno diviene anche fiscalmente residente in Olanda.

Nell’anno del trasferimento il contribuente cessa il rapporto di lavoro con la Fondazione e riceve il relativo TFR.

Il contribuente chiede lumi sul fatto di dover dichiarare e tassare in Italia sia il reddito che il TFR ricevuto nell’anno di acquisizione della residenza fiscale olandese.

La risposta dell’Agenzia riconosce che le convenzioni Italia – Olanda non trattano espressamente il caso del TFR pagato in relazione al lavoro prestato in Italia del residente in Olanda, e con una dotta disquisizione arriva ad una conclusione cervellotica.

Dato che stiamo parlando di redditi derivanti da rapporto di lavoro subordinato vige la regola “aurea” che questi redditi vengono tassati nello stato di residenza del contribuente, e quindi correttamente per tutto il periodo la prestazione viene tassata in Italia salvo che per l’ultimo anno perché il trasferimento della residenza comunque retroagisce al 1 gennaio e quindi tutto il reddito di quell’anno, sarà tassato in Olanda.

Per il TFR viene inventato un principio di “stratificazione storica” per cui, dato atto che la convenzione non tratta espressamente di questo caso si afferma che l’importo erogato dovrà essere spaccato in due parti; quello relativo al periodo in cui vi era la residenza in Italia sarà tassato in Italia, quello relativo al periodo di residenza olandese sarà tassato in Olanda.

Non invidiamo quei consulenti che dovranno presentare quindi due dichiarazioni per rispettare l’interpretazione, con criteri di ripartizione non definiti.

Se non è codificato tutto andiamo a cercarci complicazioni ovunque!

 

Gazzetta Tributaria 115, 02/08/2024

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