RINVIO RATA ROTTAMAZIONE: NON SI PERDE L’ ABITUDINE DI COMPLICARE CIO CHE È SEMPLICE (Gazzetta Tributaria n.113/2024)

RINVIO RATA ROTTAMAZIONE: NON SI PERDE L’ ABITUDINE DI COMPLICARE CIO CHE È SEMPLICE (Gazzetta Tributaria n.113/2024)

113 – La scadenza del 31 luglio 2024 è in bilico tra rinvio, sanatoria e slittamento con il rischio di errori costosi.

  

Sembra una specie di condanna biblica: il MEF sceglie le strade più tortuose per raggiungere uno scopo semplice.

Il 31 luglio scade la quinta rata della rottamazione quater, iniziata nel 2023; motivi di coordinamento, di ripartizione dell’onere tributario sui singoli contribuenti, di agevolazione per le vacanze o quant’altro hanno suggerito di rinviare il pagamento di questa rata – e solo quella della rottamazione quater –  a settembre.

Ogni rinvio di pagamento è ben accetto dal debitore, e quindi accogliamo con favore l’iniziativa; ma non possiamo esimerci dal commentare, con un po’ di ironia, la strada scelta e le modalità di comunicazione.

Da un lato non vi è una proroga della scadenza al 15 settembre, ma pare che il provvedimento semplicemente affermi che il pagamento entro il 15 settembre 2024 di quanto scaduto al 31 luglio 2024 non comporta oneri aggiuntivi e non fa scattare la revoca dei benefici della rottamazione; in sostanza quel periodo di tolleranza di cinque giorni normalmente concesso al debitore per il pagamento di ogni rata viene straordinariamente dilatato a 46 giorni (forse 47, come vedremo), ma solo per la rata scadente il 31 luglio 2024 (salvo, come ci insegna l’esperienza, ulteriori interventi!).

Parlare di proroga, quindi è assolutamente impreciso, e tutte le altre scadenze della rottamazione (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno) restano invariate.

Appare difficile accettare, contrariamente ad alcune interpretazioni di stampa, che al termine del 15 settembre si possono applicare i cinque giorni di tolleranza che riguardano le scadenze ordinarie: come detto questo termine di grazia deve essere riferito alle scadenze, e quindi per la nostra rata la scadenza rimane il 31 luglio!

Infatti che un versamento ritardato non comporti sanzioni, interessi e decadenze non vuol dire che siamo in presenza di uno slittamento della scadenza, ma solo di un abbuono di oneri.

Ma se questo è vero non vi è il termine di tolleranza di 5 giorni.

Nella foga della fretta comunicativa in base a quanto riferito sembra che il pagamento effettuato entro il 15 settembre 2024 della rata scaduta il 31 luglio non faccia venir meno l’abbuono di sanzioni e interessi e la facoltà di mantenere una rateizzazione propria di una valida rottamazione.

Ma il 15 settembre è domenica, e quindi si pone il dubbio se si applica automaticamente lo slittamento dell’adempimento al primo giorno utile – lunedì 16 settembre – oppure, non essendo in presenza di un rinvio della scadenza, ma come sembra di una tolleranza per adempimenti eseguiti entro il 15 settembre, l’effettiva scadenza è il 13 settembre (venerdì).

Probabilmente questo dubbio è dettato dall’eccessiva precisione nel pretendere di interpretare le norme lessicalmente, ma proroga è diverso da tolleranza del ritardo!

Perché non si è usato il semplice differimento della singola scadenza?

Nel dubbio meglio versare il 13 settembre!

 

Gazzetta Tributaria 113, 31/07/2024

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