I FIORI D’ARANCIO SI SONO AVVIZZITI ! (Gazzetta Tributaria n.109/2024)

I FIORI D’ARANCIO SI SONO AVVIZZITI ! (Gazzetta Tributaria n.109/2024)

109 – L‘ impresa familiare perde il requisito della “famiglia formale” !

 

Pur con tutte le limitazioni del trascorrere del tempo e della lentezza delle decisioni uno degli aspetti affascinanti del DIRITTO è quello di sapersi adattare alle mutate dimensioni ed esigenze della società civile, che certamente ha una dinamica di variazione a volte sorprendente.

Per restare nell’ambito delle relazioni familiari pensiamo che solo cinquant’anni fa non vi era il divorzio, esisteva la distinzione tra figli legittimi e figli naturali e così via.

Naturalmente la legislazione italiana viene influenzata anche dalla normativa comunitaria che spesso ha una visione meno rigida del comportamento della società.

Queste premesse introducono l’argomento di questa nota, che ha anche diretti risvolti fiscali.

Con la recentissima sentenza n.148 del 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale ha cancellato l’art.230ter del Codice Civile e ridimensionato l’art.230bis, ampliando i diritti ed i benefici dell’impresa familiare anche al “convivente di fatto”.

I Giudici delle leggi hanno differenziato il diritto a “sposarsi” rispetto al diritto a “formare una famiglia” in tutte le accezioni, come stabilito dalla legislazione e dalla interpretazione comunitaria e che deve essere recepito dalla normativa nazionale.

L’impresa familiare, come stabilita dall’art.230bis del Codice Civile, deve quindi riferirsi a tutte le forme di rapporto di coppia (e precisa la Corte Costituzionale che deve essere di coppia, e non semplice amicizia o assistenza); una volta appurata l’esistenza di una coppia di fatto, a prescindere dal sesso dei due membri della coppia, se vi è una attività commerciale comune siamo anche in presenza di una “impresa familiare” con tutti gli obblighi e diritti connessi.

E come la mettiamo con l’ultima parte dell’art.5 TUIR?

La norma fiscale regolamenta ai fini delle imposte i redditi prodotti in forma associata e pone una serie di vincoli formali e lessicali sull’applicabilità della ripartizione del reddito dell’impresa familiare ai fini fiscali: necessità di rapporto di coniugio, parentela o affinità, necessità di un atto notarile con l’indicazione del rapporto esistente e della qualità e quantità del lavoro prestato, e vi è la continua ricorrenza del termine “familiari” per poter ripartire il reddito.

Sono probabilmente solo aspetti formali, che con una ampia dose di buona volontà possono essere superati, ma vi è necessità di un intenso lavoro di coordinamento.

Ironicamente si affermava che, oltre agli aspetti sentimentali (e chi è felicemente sposato sa che cosa voglia dire poterne godere!) il matrimonio è la procedura semplificata e accelerata per definire una serie di rapporti contrattuali ed economici che, in assenza di “fiori d’arancio” richiedono una pluralità di atti, una difficoltà di presupposti e una disponibilità al cambiamento.

Certamente sarà opportuno che al più presto si intervenga, anche perché la portata della sentenza vale dal 2024, e tra le tante incombenze del Viceministro Maurizio Leo ci sarà anche quella di adeguare la fiscalità dell’impresa familiare alla “scomparsa” dei fiori di arancio!

 

Gazzetta Tributaria 109, 26/07/2024

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