15 Lug UN AIUTO FISCALE ALLO SPORT “MINORE” (Gazzetta Tributaria n.102/2024)
102 – La sponsorizzazione alle società sportive dilettantistiche viene agevolata dalla sottolineatura che non vi sono vincoli di luogo e di identità di denominazione.
Uno dei problemi derivanti da visioni contrapposte del concetto di inerenza dei costi, ai fini della rilevanza tributaria, viene risolto, forse definitivamente, dalla ordinanza pubblicata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione.
Ricordiamo la problematica: la legge 289/2002, all’art.90 attribuì una presunzione assoluta di congruità e di inerenza per le spese di sponsorizzazione sostenute da imprenditori commerciali a favore, tra l’altro, di imprese sportive dilettantistiche, nei limiti di € 200.000,00 per anno, classificandole tra le spese di pubblicità.
Pertanto non dovrebbero essere necessari esami e prove per la deducibilità del costo, ma l’Agenzia delle Entrate le ha provate tutte per recuperare imponibile.
Tra l’altro una delle obiezioni frequenti era la mancata coincidenza tra la denominazione dell’imprenditore che sostiene il costo e il marchio, o la sigla, che compare sui campi o sulle maglie del soggetti sponsorizzati.
È evidente che l’impresa “Mario Rossi” che tratta carburanti sulle magliette della squadra farà mettere “ESSO” o “AGIP” e non “Rossi”!
Con la ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la sponsorizzazione di società sportiva dilettantistica ai fini dell’inerenza non è legata ad una diretta aspettativa di incremento di ricavi; non è legata ad una limitazione geografica (anche se la squadra gioca nel paese vicino!) e soprattutto non è legata da una corrispondenza biunivoca tra il nome indicato nella pubblicità e il nome dell’imprenditore che sostiene il costo, anche se il primo è generico.
Nel caso specifico è stata riconosciuta come deducibile in quanto costo di presunta inerenza l’onere sostenuto da un supermercato di provincia e che aveva fatto mettere sulle maglie della squadra dilettantistica sponsorizzata uno dei nomi della grande distribuzione, catena a cui il supermercato era affiliato.
Sono vent’anni che l’Agenzia delle Entrate cerca di limitare la portata della norma voluta invece dal legislatore per l’importanza sociale dello sport c.d. “minore” e giovanile e l’agevolazione fiscale della legge vuole aiutare a perseguire lo scopo.
Questa volontà viene ribadita dall’avere nuovamente inserito l’agevolazione nello stesso testo già noto nel 2002, nel D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2021, all’12.
Forse quest’ultima pronuncia della Cassazione sgombrerà il campo dal sostanziale rifiuto dell’Agenzia nel riconoscere tali costi, che quindi risultano slegati da una precisa identificazione formale, da una quantificabile aspettativa di incremento di fatturato, da un rapporto diretto tra fatturato ed entità del costo.
Infatti il testo in esame pone l’accento solo sul significato qualitativo della sponsorizzazione, escludendo ogni rilevanza quantitativa.
Dato che la società ricorrente era risultata soccombente in secondo grado la Suprema Corte, affermando tutti questi principi ha cassato la sentenza rinviando alla Corte di merito competente.
Peccato che stiamo trattando del reddito imponibile per il 2007, e rischiano di superarsi i vent’anni dalla sponsorizzazione.
Speriamo almeno che abbiano vinto la partita!
Gazzetta Tributaria 102, 16/07/2024
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